Una sentenza della Corte di Cassazione conferma quali sono i termini per il ricorso in caso di cartelle di pagamento non notificate
Con la sentenza n. 13584/2017, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema dell’impugnazione delle cartelle di pagamento non notificate.
I giudici, con questa pronuncia, hanno confermato la perentorietà dei termini per le opposizioni agli atti tributari.
Nel caso di specie, un contribuente era venuto per caso a conoscenza di una iscrizione ipotecaria fatta da parte di Equitalia.
Questa, però, era stata fondata su delle cartelle di pagamento non notificate.
Allo stesso modo, non gli era mai stata notificata l’iscrizione ipotecaria.
A quel punto, il contribuente – sulla base delle cartelle di pagamento non notificate – ha deciso di rivolgersi all’Agente della Riscossione (Equitalia), al fine di richiedere il proprio estratto di ruolo.
L’obiettivo era quella di verificare la legittimità della pretesa erariale.
Ebbene, dopo essere venuto a conoscenza del carico tributario e aver appurato che la prescrizione delle somme richieste era già avvenuta, il soggetto ha deciso di impugnare la richiesta.
Dopo 6 mesi dalla ricezione della stessa ha impugnato la pretesa erariale, fondandola su precise ragioni.
La prima era che né le cartelle di pagamento né l’iscrizione ipotecaria gli erano mai state notificate; la seconda era la prescrizione del debito.
Il contribuente ha poi dichiarato di non aver mai ricevuto nulla e di essere venuto a conoscenza della pretesa erariale a seguito dell’accertamento casuale di conservatoria dell’iscrizione ipotecaria.
Da qui aveva effettuato la richiesta degli estratti di ruolo a Equitalia.
A quel punto ha deciso di impugnare le cartelle di pagamento non notificate dinanzi alle sedi opportune, ma solo dopo 6 mesi aver avuto conoscenza del debito, anche se in maniera irrituale.
Pertanto, con la sentenza in oggetto la Cassazione ha ribadito che il diritto all’impugnazione va riconosciuto, ma ne ha al contempo definito i limiti temporali.
Infatti, con riferimento al dies a quo, ovvero al termine iniziale da cui far decorrere i termini per poter legittimamente impugnare il proprio debito, ci sono delle direttive precise.
Nel caso in cui il contribuente scopra la propria situazione tramite una richiesta di un estratto di ruolo, e non con la notifica degli atti impositivi, la Cassazione sostiene che il termine iniziale da cui inizia a decorrere il diritto per fare opposizione rimane invariato, ovvero 60 giorni dalla consegna dell’estratto di ruolo al contribuente.
Questo nel rispetto del termine generale di impugnazione di cui all’articolo 21 d.lgs. 546/92.
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