L’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti non può essere equiparata tout court a quella degli invalidi di guerra

“L’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell’indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l’estensione ai primi dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, che comprendono l’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all’art. 6 del DPR n 834/1981, senza, peraltro, che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n 487/1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest’ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile”.

Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 2664/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inps contro la decisione della Corte di appello di Lecce di accogliere la domanda di una donna relativamente al diritto della stessa a godere dell’indennità di accompagnamento calcolata sulla base dell’indennità di assistenza e di accompagnamento prevista per i grandi invalidi di guerra, ai sensi degli artt. 1 L n 682/1979, artt 1 e 2 L n 165/1983, artt 1 e 6 dpr n 834/1981 e 3 L n 656/1986; I n 429/1991.

Il Collegio distrettuale evidenziava infatti che “la L. n. 429/1991 aveva reintrodotto anche per i ciechi civili assoluti il meccanismo di adeguamento automatico, così definitivamente equiparando l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti all’indennità di assistenza spettante ai ciechi assoluti di guerra”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’Istituto previdenziale lamentava che il Giudice a quo avesse implicitamente ritenuto, accogliendo l’appello, che l’indennità di accompagnamento dovesse essere equiparata tout court a quella degli invalidi di guerra; deduceva poi che la prova della percezione di una somma inferiore al dovuto spettava alla ricorrente avendo l’Istituto sempre corrisposto somme corrette, con gli aggiornamenti annuali, in conformità ai DM del Ministero dell’Interno e poi del Ministero dell’economia; osservava, infine, che la donna aveva effettuato una quantificazione delle somme errata ricomprendendo anche le somme dovute a titolo di assegno integrativo in luogo dell’accompagnatore militare, spettante solo agli invalidi di guerra.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte. La Corte territoriale, accogliendo integralmente la domanda della contribuente, in riforma della sentenza del Tribunale, non si era limitata a riconoscere l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra in ordine alla misura dell’indennità stessa e alle relative modalità di adeguamento automatico, come previsto dall’art. 1 L n 429/1991. Il Giudice di secondo grado aveva infatti riconosciuto anche l’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari, inizialmente negata dal Tribunale.

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