È errato affermare che la querela sporta da un pubblico ufficiale, nel caso di specie un comandante dei vigili urbani, non necessiti di autenticazione

Il fatto

Il comandante dei vigili urbani aveva sporto una denuncia per diffamazione, ma secondo il Giudice di Pace non doveva procedersi nei confronti dell’imputato per difetto di querela.

Non era dello stesso avviso il Pubblico Ministero che, a tal proposito presentava ricorso in appello affermando che la querela era stata, invece, validamente presentata.

La persona offesa l’aveva inviata a mezzo posta alla Procura della Repubblica su carta intesta del Comune di residenza – “Comando Polizia Municipale”, dopo essere stata validamente protocollata.

Inoltre, nella nota di trasmissione protocollata risultava scritto “si trasmette copia originale della denuncia-querela a firma dello scrivente a carico (dell’indagato), ivi generalizzato ed in calce alla nota medesima vi era scritto testualmente:” Il comandante della P.M. Cap. e la sua firma“.

Per il pubblico accusatore, dunque, la querela era stata correttamente trasmessa dal querelante e non vi erano, certo, dubbi in ordine alla sua identificazione.

Ma i giudici della Cassazione non sono d’accordo.

La disciplina applicabile al caso in esame rientra nella previsione di cui all’art.337 c.p.p. (e dall’art. 39 disp. att. c.p.p.). La norma stabilisce che, ove la querela sia spedita per posta con piego raccomandato, la sottoscrizione deve essere autenticata.

Ma né dalla ricostruzione della sentenza impugnata né dal ricorso risultava che la sottoscrizione del comandante dei vigili fosse stata autenticata da un terzo pubblico ufficiale, riconducibile ad uno dei soggetti indicati dall’art. 39 disp. att. c.p.p.

Ha sbagliato dunque il Pubblico Ministero a sostenere che la querela di cui al presente procedimento non necessitasse dell’autenticazione in quanto sporta da un pubblico ufficiale (il comandante dei vigili urbani), atteso che non vi è alcuna norma che legittimi un soggetto, pur pubblico ufficiale, all’autenticazione della propria firma ove agisca, come nel caso di specie, come privato cittadino (vedi sul punto sez. 5, n. 9004 del 05/10/2005).

Ricorso, perciò, respinto!

La redazione giuridica

 

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