Mancata valutazione del rischio nel DVR: condannato il datore di lavoro per non avere inserito nel DVR il rischio specifico della lavorazione. (Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 46167 pubblicata il 17/12/2021 )

Mancata valutazione del rischio nel DVR: la Suprema Corte conferma la condanna del datore di lavoro.

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale condannava il datore di lavoro in relazione al delitto di lesioni personali colpose, con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno del dipendente.

In particolare, il lavoratore eseguiva l’operazione di pulizia ed affilatura della lama per il kebab, operazione durante la quale si produceva una grave lesione al quinto dito della mano destra, che veniva quasi completamente reciso dalla lama circolare che il lavoratore stava affilando. L’operazione veniva compiuta, secondo l’accusa, senza tenere conto delle istruzioni del manuale a corredo della macchina: ossia, in particolare, azionando il coltello elettrico, senza l’utilizzo di guanti antitaglio, utilizzando una mola (un piccolo pezzo di pietra abrasiva) diversa da quella che corredava l’attrezzo, rimuovendo indebitamente la protezione inferiore della lama.

La decisione viene impugnata.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche con travisamento della prova: l’esponente, in particolare, contesta che il dipendente non fosse stato istruito in ordine all’esecuzione della manovra di affilatura, laddove, sotto altro profilo, è lo stesso a dichiarare che la manovra corretta veniva in realtà utilizzata, ma solo in occasione di operazioni rapide ed estemporanee: è evidente, secondo il deducente, che, se il lavoratore non fosse stato addestrato all’esecuzione di detta manovra, egli non avrebbe saputo eseguirla neppure nelle operazioni di affilatura più veloci.

Il gravame è infondato.

L’impiego concreto del coltello da kebab da parte dei dipendenti dell’esercizio, anche alla luce degli stralci di testimonianza inseriti nell’atto di ricorso, deponeva per un’istruzione certamente lacunosa sulle corrette modalità d’uso dello strumento, che veniva impiegato in molti casi secondo modalità pericolose.

A nulla rileva che l’esecuzione dell’affilatura senza procedere alla rimozione della protezione di sicurezza fosse nota ai lavoratori, occorrendo constatare che essi in realtà rimuovevano comunque tale protezione nelle operazioni più accurate e meno estemporanee.

Ed ancora non coglie nel segno la circostanza che il manuale di istruzioni della lama fosse presente presso la rosticceria in quanto è compito del datore di lavoro informare e istruire i lavoratori che operano sul macchinario.

Oltre a ciò il datore di lavoro imputato non effettuava alcuna  specifica valutazione del rischio sul DVR.

Ergo, la mancata valutazione del rischio nel DVR e la carente formazione del personale assume rilievo ai fini della responsabilità del datore di lavoro, atteso che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, egli ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata.

Il ricorso viene integralmente rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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