Contratto di locazione: la risoluzione può essere chiesta anche da un solo locatore

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contratto di locazione

In caso di pluralità di locatori, ciascuno di essi gode di pieni poteri gestori e presumendosi, in difetto di prova contraria, il consenso degli altri locatori – può agire al fine di ottenere il rilascio dell’immobile, senza necessaria integrazione del contraddittorio

Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 17933/2019.

La vicenda

Madre e figlia avevano concesso in locazione un immobile con circostante terreno alberato.

Tuttavia, a fronte del mancato pagamento dei canoni dovuti per il periodo successivo alla stipula del contratto, la prima intimò al conduttore lo sfratto per morosità.

Il Tribunale di Catania, cui la causa era stata rimessa, accolse la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore e ordinando il rilascio del compendio.

In accoglimento del gravame del conduttore, la Corte di Appello di Catania, rimandò la causa al primo giudice ritenendo sussistente un difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione al giudizio, dell’altra parte concedente.

Tuttavia, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “il comproprietario può agire in giudizio per ottenere il rilascio dell’immobile per finita locazione, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione della cosa comune per il quale si deve presumere che sussista il consenso degli altri comproprietari o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione, sicché non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti”.

Si è anche detto al riguardo, che, “nelle vicende del rapporto di locazione, l’eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione; sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quantomeno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Il singolo condomino può, perciò, stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile in comunione; ciascun condomino è, infatti, legittimato ad agire per il rilascio del detto immobile, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato, senza che sia necessaria la partecipazione degli altri e, quindi, l’integrazione del contraddittorio” (Cass. n. 19929/2008).

La decisione

Non è stato condiviso invece, l’assunto della sentenza impugnata secondo cui la pronuncia di risoluzione chiesta da uno soltanto dei locatori determinerebbe il risultato inaccettabile di sciogliere il contratto “per una delle parti solamente lasciando inalterato il vincolo nei confronti dell’altra”.

La Terza Sezione Civile, ha al contrario affermato che in tal caso, ove non consti il dissenso degli altri partecipanti alla comunione, lo scioglimento del rapporto chiesto da uno dei locatori produce effetti per l’intera “unica” parte locatrice.

Ed in fine ha affermato il seguente principio di diritto: “in caso di pluralità di locatori, ciascuno di essi gode di pieni poteri gestori e presumendosi, in difetto di prova contraria, il consenso degli altri locatori – può agire al fine di ottenere il rilascio dell’immobile, dovendosi pertanto escludere la necessità di integrazione del contraddittorio”; cosicché la decisione impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione per un nuovo esame di merito della vicenda”.

La redazione giuridica

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