Biotestamento, da oggi in vigore la nuova normativa

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Tra le principali novità della legge sul biotestamento, la possibilità per il paziente di redigere le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) e il divieto di accanimento terapeutico

E’ in vigore, dopo la vacatio legis trascorsa dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la legge sul biotestamento, approvata in via definitiva dal Senato a dicembre.

Il provvedimento, tra le principali novità, introduce la possibilità di sottoscrivere le Dat, ovvero le Disposizioni anticipate di trattamento. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. In tal caso dovrà indicare un fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Le Dat devono essere redatte in forma scritta (o videoregistrate) e vincolano il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Possono essere disattese solamente qualora appaiano palesemente incongrue o le condizioni nel frattempo siano mutate. E ancora, nel caso in cui siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Le Disposizioni, inserite nei registri regionali, sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. In caso di emergenza possono essere modificate o annullate anche a voce.

Il testo della Legge dispone poi che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il consenso informato rappresenta l’atto fondante del rapporto di cura e di fiducia tra medico e paziente. Esso è documentato in forma scritta salvo i casi in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano. In tali circostanze viene espresso mediante videoregistrazione o altri dispositivi. La volontà espressa dal paziente può essere sempre modificata. Nella relazione di cura, se il paziente lo desidera, è previsto il coinvolgimento dei suoi familiari e conviventi o compagni.

La legge prevede poi che ogni persona maggiorenne e capace di agire abbia il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.

Il paziente, inoltre, ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e idratazione artificiali. Nutrizione e idratazione artificiali, infatti, sono considerati trattamenti sanitari in quanto prevedono la somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari.

Nel caso di pazienti minori o incapaci, il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno. Il minore o incapace deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.

La normativa sancisce poi il divieto di accanimento terapeutico nei pazienti con prognosi infausta a breve termine o in imminenza di morte. Il medico, su volontà del paziente, “deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati”. Viene inoltre espressamente garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata.

Il medico è esente da responsabilità civile o penale, nel caso in cui si attenga alla volontà del paziente che rifiuta espressamente il trattamento sanitario. Il paziente, tuttavia, non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali. Il medico, al riguardo, “non ha obblighi professionali”.

Infine, la legge sul biotestamento, prevede che, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

 

 

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