Danni alla vettura per carburante inquinato, si al risarcimento

0
danni alla vettura

Accolto il ricorso di un automobilista che aveva agito in giudizio per ottenere il ristoro dei danni alla vettura di sua proprietà a causa di un rifornimento di carburante risultato difettoso

Dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato. Così la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 17789/2020 nel pronunciarsi sul ricorso di un’automobilista che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni alla vettura di sua proprietà a causa di un rifornimento di carburante risultato inquinato.

L’uomo aveva esposto che, dopo aver fatto rifornimento presso il distributore, la vettura aveva ripreso la marcia ma, poco dopo, aveva manifestato problemi per i quali era stato necessario effettuare un controllo presso un’officina, all’esito del quale era emerso che il carburante era inquinato. Le riparazioni avevano comportato un esborso complessivo di euro 6.326,42.

Il Tribunale aveva accolto la domanda condannando le parti convenute (società di carburanti e gestore del distributori) al pagamento della somma così come richiesta, ritenendo dimostrati sia l’avvenuto rifornimento presso il distributore che la sussistenza del lamentato vizio (gasolio annacquato), nonché il nesso di causalità tra il carburante difettoso e il danno patito.

La Corte d’appello, tuttavia, in totale riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda risarcitoria condannando l’attore alla restituzione della somma ricevuta a seguito della pronuncia del Giudice di prime cure.

Secondo il Collegio distrettuale, non poteva essere condivisa la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva affermato che fosse pacifica la circostanza dell’avvenuto rifornimento presso il distributore; tale profilo, oggetto di contestazione, doveva essere dimostrato. L’attore, in realtà, non aveva fornito una prova sufficiente né di tale circostanza, né degli interventi di riparazione sulla propria auto, né del nesso di causalità tra il rifornimento e i danni alla vettura di cui alla fattura prodotta.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente eccepiva che la sentenza impugnata sentenza sarebbe stata errata là dove aveva ritenuto che la generica deduzione, da parte degli originari convenuti, dell’assenza di prova, senza negazione del fatto storico, potesse ritenersi equiparabile alla specifica contestazione cui il convenuto era chiamato per evitare l’applicazione dell’art. 115 cit.; la Corte di merito, inoltre, non avrebbe valutato né la comparsa di costituzione del gestore della stazione di servizio nella parte in cui affermava di aver ricevuto contestazioni sul carburante anche da altri automobilisti, né la e.mail inviata dalla società petrolifera con cui si indicavano le ragioni dei problemi riscontrati sul gasolio fornito nell’autorimessa del gestore. Anche la fattura prodotta non era stata contestata, per cui la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere considerata provata sia nell’an che nel quantum.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso.

La Corte d’appello aveva affermato che non poteva ritenersi circostanza pacifica che l’automobilista avesse fatto rifornimento presso il distributore in questione, e ciò in quanto quest’ultimo aveva fin dal primo grado sostenuto che mancava la prova di quel rifornimento; ed aveva quindi aggiunto che la linea difensiva secondo la quale mancava la prova di un certo fatto fosse da considerare equivalente alla contestazione del fatto medesimo.

In realtà, invece – hanno specificato dal Palazzaccio – le due cose non coincidono. Come il ricorrente aveva provato trascrivendo alcuni passaggi della comparsa di costituzione del gestore, risultava che quest’ultimo avesse in qualche misura riconosciuto non solo di aver avuto contestazioni da altri automobilisti circa la possibile presenza di carburante inquinato acquistato presso lo stesso distributore, ma aveva anche dato atto di un messaggio di posta elettronica proveniente dalla società API nel quale si illustravano le ragioni per le quali l’inquinamento era avvenuto (leggera pendenza della cisterna, con accumulo di acqua che andava ad alterare la composizione del carburante poi erogato). Ne conseguiva che la Corte d’appello non avrebbe dovuto ritenere sussistente la contestazione del fatto storico del rifornimento per la sola ragione che il gestore aveva affermato che mancava la prova sul punto, ma avrebbe dovuto valutare la globalità delle circostanze per come risultavano dagli atti a sua disposizione.

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Gli airbag non funzionano: esclusa la responsabilità dell’officina

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui