Valori tabellari non sufficienti per la quantificazione del danno non patrimoniale; la perdita affettiva richiede la più ampia discrezionalità

La Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza 17682/2020 ha chiarito che non sempre si può ricorrere alle misure standard, riportate nei valori tabellari di riferimento per il risarcimento del danno.

In un sinistro stradale tra un trattore, veicolo ingombrante adibito a trasporto eccezionale, e una autovettura, il conducente di quest’ultima perdeva la vita. Il Tribunale di Milano adito riteneva che la responsabilità del sinistro fosse da imputare alla colpa di entrambi i conducenti, nonché al capo pattuglia della polizia stradale che non aveva proceduto a segnalare adeguatamente la presenza del mezzo ingombrante. Condannava quindi al pagamento del risarcimento del danno in favore dei genitori e del fratello della vittima.

La Corte d’Appello adita dagli eredi riconosceva la esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente del trattore, escludendo così il concorso di colpa con il conducente dell’autovettura.

Ricorreva in Cassazione il Ministero dell’interno, il quale contestava l’applicazione di una variazione tabellare nel computo del risarcimento dovuto ai familiari della vittima, assumendo con il primo motivo di ricorso che la personalizzazione del danno sia consentita laddove “elementi eccezionali afferenti la persona del danneggiato impongano di derogare all’importo standard del risarcimento da riconoscere per la perdita del rapporto parentale”.

La Suprema Corte nel motivare la propria decisione scriveva: “….(il familiare della vittima) in conseguenza dell’uccisione di un congiunto lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute del quale è titolare (la cui tutela ex art.32 cost ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico) sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela ricollegabile all’articolo 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente , si esprime mediante il danno morale soggettivo) e ciò in quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 Cost.

Trattasi di interesse protetto, di rilievo Costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’articolo 2043 cc nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell’articolo 2059 …(Ciò) rendeva palesemente difficile una operazione di riconduzione ad unità di misure liquidatorie standard ed è per questa ragione che questa Corte ha sempre fornito indicazioni non vincolanti ad una o ad un’altra tabella, limitandosi a definire i requisiti di corrispondenza dell’esercizio discrezionale a parametri intesi a garantire la ragionevolezza della scelta del criterio adottato…”.

                                                       Avv. Claudia Poscia

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