L’avanzamento della tecnologia non giustifica la pretesa di alcune commodities quali il telefono fisso

Un anno senza telefono fisso in casa non è qualificabile come danno morale, pertanto la Suprema Corte di Cassazione VI sez. nella sentenza 17894/20 ha chiarito che il danneggiato non ha diritto ad alcun risarcimento.

La curiosa vicenda che ci occupa nasce dall’indecisione di un utente che nel giro di breve tempo ha sottoscritto più contratti con diverse compagnie telefoniche, trovandosi da ultimo nella condizione di non ricevere il servizio da nessuno degli operatori interpellati.

Il ricorrente aveva infatti sottoscritto un contratto con una prima compagnia telefonica X, poi allettato dalle offerte della compagnia telefonica Z aveva voluto fare il cambio di gestore, ma nel periodo di passaggio dall’una all’altra aveva avuto un ripensamento e aveva deciso di tornare alla compagnia X che però non gli aveva riattivato il servizio.

Il Giudice di Pace adito dall’utente gli aveva riconosciuto a titolo di risarcimento un’indennità di 200 euro, che la compagnia telefonica X gli avrebbe dovuto corrispondere.

Il Tribunale, nel giudizio di appello, aveva ritenuto, tuttavia, che l’utente non avesse diritto ad alcun risarcimento; egli quindi adiva la Suprema Corte di Cassazione lamentando il fatto che il tribunale avesse valutato l’inadempimento della società telefonica come non lesivo di alcun diritto fondamentale e costituzionalmente garantito di cui il cliente era titolare, in quanto la categoria dei diritti fondamentali della persona si evolve con il passare del tempo e ad oggi disporre di un servizio di telefonia fissa rientra tra questi.

La Corte di Cassazione tuttavia non ha accolto le doglianze del ricorrente affermando che “ciò non vuol dire che tutte le volte in cui la tecnica o gli usi facciano sorgere nuovi commoda, la pretesa di avvalersene assurga automaticamente al rango di diritto fondamentale della persona”

La Cassazione quindi ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la richiesta di un risarcimento per danno morale.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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