Il coniuge che tradisce deve almeno mantenere un comportamento rispettoso della dignità e dell’onore dell’altro, pena l’addebito della separazione
L’infedeltà coniugale non può essere sbandierata su Facebook. Lo ha affermato il Tribunale di Bari nella sentenza 2525/2020, con la quale ha addebitato la separazione per colpa alla moglie.
Il fatto riguarda una donna di origini ecuadoregne, sposata con un uomo malato di sclerosi multipla e costretto su una sedia a rotelle, che su FB aveva postato foto e commenti riguardo al suo fidanzato e al viaggio che avevano fatto insieme.
La donna, noncurante della sua condizione di donna sposata, non si era fatta alcuno scrupolo a rendere pubblica e a enfatizzare la propria relazione extra coniugale.
Il giudice ha chiarito che per giustificare l’addebito per colpa della separazione non è necessaria una condotta lesiva da parte del coniuge cui viene addebitata la separazione; è sufficiente di contro che questo abbia la consapevolezza di aver violato i propri doveri coniugali.
Nel caso di specie è evidente che la decisione di rendere pubblica, o almeno nota a tutti gli amici di Facebook la relazione extra coniugale, rappresenta decisamente una violazione del dovere coniugale di fedeltà; tale comportamento chiaramente motiva la rottura del rapporto.
Un comportamento di questo genere, oltre a rappresentare una condotta poco ortodossa e decisamente antitetica ai valori fondanti del matrimonio, rappresenta anche un gesto lesivo dell’onore e della dignità del coniuge tradito, il quale viene esposto al giudizio e al pettegolezzo di tutti i conoscenti. I danni all’immagine e alla dignità possono tuttavia essere risarciti sotto forma di risarcimento del danno non patrimoniale, e quantificati dal giudice secondo la propria discrezionalità.
Avv. Claudia Poscia
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