Danni materiali e alla persona, due cause separate sono sempre inammissibili?

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Il divieto di proporre due cause separate per le domande di risarcimento di danni materiali e alla persona causati dal medesimo fatto illecito ha lo scopo di evitare giudicati contrastanti (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 4 agosto 2025, n. 22391).

La Suprema Corte pronuncia il seguente principio di diritto: “nel caso in cui la vittima d’un sinistro stradale abbia proposto separati giudizi per il risarcimento dei danni alle cose ed alla persona, la domanda proposta per seconda non può essere dichiarata inammissibile quando i due giudizi siano stati riuniti ed unitariamente decisi”.

I fatti

La vittima, coinvolta in un sinistro stradale che provoca danni al suo veicolo e lesioni personali, introduce dinanzi al Giudice di Pace di Locri, nei confronti del proprio assicuratore (Helvetia), due distinti giudizi, a distanza di quattro mesi l’uno dell’altro: il primo avente ad oggetto il risarcimento del danno materiale, l’altro del danno alla persona.

Dopo oltre due anni (nel 2016) i due giudizi furono riuniti e dopo altri quattro anni, il Giudice di Pace di Locri accoglie la domanda di risarcimento del danno alla persona e rigetta quella di risarcimento del danno materiale al veicolo.

Con sentenza n. 557/2021 il Tribunale di Locri (in qualità di Giudice di appello), ha ritenuto che:

  • la domanda di risarcimento del danno alla persona era improponibile per violazione del divieto di frazionamento del credito nascente dal medesimo fatto.
  • L’attore non aveva né allegato, né provato, un interesse alla proposizione frazionata delle due domande.
  • La domanda di risarcimento del danno al veicolo era infondata – come già stabilito dal Giudice di Pace – per mancanza di prova.

L’intervento della Cassazione

La vicenda approda in Cassazione dove il danneggiato sostiene che nel caso di specie non sussistevano i presupposti che, secondo la giurisprudenza, vietano di proporre separatamente le domande di risarcimento di danni diversi, causati dal medesimo fatto illecito. Tra questi presupposti vi sarebbe la necessità che la domanda proposta per prima sia stata decisa con sentenza passata in giudicato. Presupposto nella specie insussistente, in quanto le due domande di risarcimento del danno alle cose ed alla persona, se pur proposte separatamente, furono riunite, istruite e decise congiuntamente.

La censura è infondata: nessuna norma e nessun principio di origine giurisprudenziale stabiliscono l’inesistente regola invocata dal ricorrente.

Non è consentito frazionare la domanda di risarcimento dei danni causati da un fatto illecito

Al contrario, le Sezioni Unite hanno affermato principi ben diversi, così riassumibili:

  • a) non è consentito frazionare la domanda di risarcimento dei danni causati da un fatto illecito: tutti i danni vanno perciò richiesti nel medesimo giudizio.
  • b) Nel caso di proposizione di giudizi differenti, aventi ad oggetto il risarcimento di danni diversi causati dal medesimo fatto illecito: la domanda proposta per seconda è improponibile, se al momento della sua introduzione è ancora pendente il primo giudizio e questo non possa essere riunito all’altro; la domanda proposta per seconda è inammissibile, se al momento della sua introduzione il primo giudizio si è concluso con sentenza passata in giudicato.

Ed ancora, il ricorrente deduce che nel caso di specie le due cause separate non hanno provocato nocumento, né allo svolgimento del giudizio, né alle parti, perché le due domande sono state riunite e contestualmente decise.

La censura è fondata: i presupposti, i limiti e le conseguenze della scelta di proporre separati giudizi di risarcimento per danni causati dal medesimo fatto illecito sono stati – unitamente al generale problema del frazionamento abusivo del credito – esaminati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7299/2025 (di cui sopra è stato offerto uno stralcio).

Le Sezioni Unite e la pronuncia di inammissibilità

Tra gli altri princìpi affermati dalla suddetta decisione ve ne sono altri tre egualmente importanti, ovvero:

  • a) il divieto di proporre due cause separate per le domande di risarcimento di danni causati tutti dal medesimo fatto illecito ha lo scopo di evitare giudicati contrastanti.
  • b) di conseguenza l’inammissibilità della domanda proposta per seconda non è propriamente una sanzione intesa ad esercitare una coazione indiretta sul creditore per dissuaderlo dal moltiplicare le iniziative processuali. È piuttosto un corollario dell’esigenza (di rilievo anche costituzionale) di favorire un unico accertamento del fatto illecito in un contesto unitario, per evitare contraddittorietà di giudicati (ibidem).
  • c) conseguenza di quanto precede è che, prima di arrivare alla pronuncia di inammissibilità, il Giudice di merito ha il dovere di verificare se sia ancora possibile la riunione dinanzi a sé dei giudizi malaccortamente frazionati, ai sensi dell’art. 274 c.p.c.

Applicando quanto sopra al caso concreto, le due domande frazionate sono state riunite sin dal primo grado di giudizio. Ciò ha determinato l’impossibilità di accertamenti separati e di giudicati contrastanti e, con essa, la carenza di inammissibilità della domanda proposta per seconda.

Il motivo di censura viene accolto dalla S.C. in applicazione del seguente principio di diritto:

nel caso in cui la vittima d’un sinistro stradale abbia proposto separati giudizi per il risarcimento dei danni alle cose ed alla persona, la domanda proposta per seconda non può essere dichiarata inammissibile quando i due giudizi siano stati riuniti ed unitariamente decisi.”

In accoglimento del suddetto motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza viene cassata e la causa è rinviata al Tribunale di Locri, in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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