Ingiustificato il frazionamento del credito da parte del motociclista che aveva agito in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti da un incidente con un’autovettura

Con l’ordinanza n. 21150/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un centauro che chiedeva il risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza di un sinistro stradale che lo aveva visto finire rovinosamente a terra a causa della condotta irregolare tenuta da un’automobilista che, immettendosi sulla via percorsa dal danneggiato, non si era avveduta della presenza della moto. L’impresa assicuratrice del veicolo antagonista si era costituita eccependo l’improponibilità dell’azione di risarcimento dei danni fisici per il frazionamento del credito da parte dell’attore. In particolare, il motociclista aveva promosso un giudizio per i danni relativi al veicolo, definito dal Giudice di pace.

In primo grado il Tribunale dichiarava improponibile la domanda; anche la Corte di appello condivideva la valutazione secondo cui l’attore aveva frazionato in maniera ingiustificata la richiesta di tutela, attesa l’insussistenza di ragioni che impedissero di richiedere il risarcimento dei danni al motoveicolo, contestualmente a quelli fisici. L’attore non avrebbe dedotto l’interesse oggettivamente valutabile per frazionare il credito derivante dal medesimo sinistro, limitandosi a precisare che, al momento della proposizione della domanda davanti al Giudice di pace, non avrebbe potuto proporre quella relativa ai danni fisici. L’eventuale ragione di urgenza nell’ottenere il risarcimento dei danni al veicolo non costituiva interesse apprezzabile, anche in considerazione del ritardo con il quale lo stesso attore aveva iniziato il giudizio rispetto al momento in cui sarebbe stato legittimato a farlo (sei mesi dal decorso dei 60 giorni previsti dal Codice delle assicurazioni).

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva che la il Collegio distrettuale avrebbe illegittimamente ritenuto non frazionabili domande relative a diritti diversi, conseguenza del medesimo sinistro, senza esaminare il tema dell’interesse valutabile alla proposizione separata, ma limitandosi a indagare sulle ragioni dell’urgenza del ristoro dei danni alle cose, non considerando il regime di proponibilità delle domande dettato dagli articoli 145 e 148 del Codice delle assicurazioni che assegnano uno spatium deliberandi di 90 giorni decorrenti dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante la guarigione. In definitiva, deduceva di non aver abusato del processo, ma di aver esercitato i propri diritti in ossequio ai termini previsti dalla legge.

Inoltre, lamentava che il giudice di appello avrebbe adottato una motivazione apparente, illogica e contraddittoria in quanto l’indagine della Corte territoriale riguardava l’assenza di urgenza di proporre il giudizio per il risarcimento dei danni al veicolo, cioè un procedimento diverso da quello oggetto di causa.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto infondato.

La Cassazione ha ribadito, infatti, il principio secondo cui “anche dopo il riconoscimento, a determinate condizioni, dell’ammissibilità di un frazionamento di crediti afferenti ad un unitario rapporto di durata, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo in tempi separati e distinti per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tanto integra una condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario; né integra un interesse oggettivamente valutabile, idoneo a giustificare quel frazionamento e di per sé sola considerata, la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti dal frazionamento, dinanzi all’aggravio di costi ed oneri della controparte e a detrimento della funzionalità del sistema giudiziario; mentre l’imposizione di presupposti processuali più gravosi per le azioni per una delle componenti del danno non giustifica, di per sé sola e soprattutto in caso di intervalli temporali modesti, l’attivazione separata della tutela giudiziaria”.

La redazione giuridica

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