Formula a scalare oppure metodo riduzionistico a scalare nella valutazione dell’aggravamento della malattia professionale? Un lavoratore ha richiesto la riliquidazione della rendita per aggravamento della malattia professionale, dopo che una patologia si era aggravata, passando dal 15% al 30% di menomazione. Tuttavia, la Corte di appello ha confermato il grado di invalidità complessivo al 65%, senza riconoscere l’aumento. La sentenza chiarisce l’applicazione corretta del metodo di valutazione a scalare per calcolare il nuovo grado di menomazione (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, sentenza 31 luglio 2025, n. 22051).
I fatti
La Corte di Catanzaro, accogliendo l’appello dell’INAIL, ha respinto la domanda del lavoratore volta ad ottenere la riliquidazione della rendita in godimento per intervenuto aggravamento della malattia professionale.
Con sentenza passata in cosa giudicata, i giudici avevano riconosciuto all’assicurato una rendita per malattia professionale, in ragione di un grado di menomazione del 65%, ottenuta per sommatoria di due distinte patologie, una di origine cardiaca (per la quale era attribuita una invalidità al 50%) e l’altra per un’affezione alla vescica (per la quale era attribuito il 15%). A seguito di accertato aggravamento, il grado di menomazione per il carcinoma vescicale raggiungeva il 30%. Ciononostante, per la Corte di Catanzaro la rendita restava invariata. In applicazione, infatti, della formula a scalare, per lesioni che riguardavano organi diversi, si otteneva un grado (di menomazione dell’integrità psicofisica) sempre pari al 65%, senza alcuna variazione del beneficio già in godimento.
La decisione della Cassazione
Il ricorrente deduce l’erroneità del ragionamento decisorio che nega l’esistenza di un aggravamento della malattia professionale e, in tal modo, viola il giudicato. La Corte di appello, ferma la quantificazione al 65%, avrebbe dovuto secondo la tesi dell’interessato, valutare l’aggravamento applicando il metodo riduzionistico a scalare. In altre parole, avrebbe dovuto effettuare una quantificazione, quanto meno, del 70% (così ottenuta: 65% di invalidità pregressa e 15% di aggravamento).
La censura è fondata.
Come già detto, l’interessato ha ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l’accertamento di un grado di menomazione del 65% e una rendita corrispondente. Nel presente giudizio, è stato accertato un aggravamento della condizione sanitaria e, tuttavia, la percentuale dei postumi è rimasta invariata.
Ebbene, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato con la quale sia accolta la domanda di pensione dell’assicurato, si estende all’esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del diritto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante. Questo significa che la “forza” vincolante della decisione, riguardo a tali elementi, continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. La situazione sanitaria già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa e il raffronto va eseguito tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento della nuova valutazione.
In altre parole, la condizione di salute e il suo riflesso invalidante si pongono come situazione di fatto che, suscettibile di passare in cosa giudicata, è destinata a proiettare i suoi effetti, nel rapporto tra le parti, in un ambito che trascende quello proprio della controversia in cui è stata accettata.
La domanda di aggravamento dei postumi di malattia professionale
Detto ciò, la domanda di aggravamento dei postumi di malattia professionale, determinata da uno o più eventi lesivi già indennizzati in rendita o in capitale per effetto di sentenza passata in giudicato, deve essere valutata comparando la nuova lesione dell’integrità psico-fisica con quella esistente al momento del precedente accertamento giudiziale; pertanto, il grado di menomazione attribuito alla condizione patologica preesistente costituisce il dato di partenza per stabilire la nuova percentuale invalidante, in caso di modifica, in senso peggiorativo, dello stato di salute dell’assicurato.
A tale principio non si è attenuta la Corte di appello perché, pur accertando che il quadro sanitario si era evoluto in peggio, hanno erroneamente mantenuto inalterata la percentuale del 65% che, invece, era riferibile alla precedente – e meno grave – condizione morbosa. La Corte di appello ha applicato il metodo riduzionistico o scalare o formula di Balthazard, ai sensi della normativa vigente, come indicato dall’Istituto.
Il ricorso al metodo riduzionistico è, astrattamente, corretto. Ai fini della determinazione del grado di menomazione dell’integrità psico-fisica, occorre che il Giudice di merito si attenga alle indicazioni della fonte regolamentare di cui al D.M. del luglio 2000 (Cass. nr. 181 del 2022), applicabile, ratione temporis, anche alla fattispecie concreta, le quali stabiliscono che, ai fini della liquidazione della rendita, deve tenersi conto della “valutazione complessiva dei postumi”.
L’indennizzo non deve essere calcolato attraverso la somma aritmetica delle percentuali di menomazione attribuite alle singole lesioni, ma con un sistema che valorizzi la concreta compromissione dello stato di salute, da un punto di vista biologico-funzionale. A tale finalità risponde la “formula proporzionalistica a scalare” di Balthazard.
In conclusione, gli Ermellino rinviano la causa alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno





