Una sentenza del Tribunale di Roma ha fornito chiarimenti interessanti sul danno alla capacità sessuale a seguito di condotta medica imperita

Quando si parla di danno alla capacità sessuale in responsabilità medica si tocca un argomento importante. A riguardo, è opportuno ricordare la sentenza n. 2782/16 del Tribunale di Roma.

In questa occasione, i giudici hanno approfondito il tema fornendo delle precisazioni interessanti.

Nello specifico, è stata ritenuta fondata la richiesta di risarcimento danni avanzata da una donna.

La signora era stata sottoposta a un intervento di isterectomia totale. L’operazione era stata necessaria a seguito di prolasso genitale totale.

Alla paziente era stato asportato molto tessuto, al punto da ridurre la profondità del canale vaginale a circa due centimetri. Una circostanza che aveva reso impossibile qualsiasi rapporto sessuale.

Pertanto, in questo caso, danno alla capacità sessuale e responsabilità medica sono strettamente collegati.

Le motivazioni per le quali i giudici hanno ritenuto fondata la richiesta della donna sono molto interessanti.

Dopo aver analizzato i presupposti legali della responsabilità medica e delle obbligazioni che regolano il rapporto medico-paziente, il Giudice si è soffermato sull’analisi della CTU.

In tale frangente ha rilevato sia l’indicazione del tipo di intervento praticato che della tecnica utilizzata.

Ciononostante, è ritenuta opinabile la scelta del chirurgo di procedere alla resezione di una ampissima parte di tessuto vaginale.

Una resezione talmente ampia da ridurre in maniera totale la capacità del canale vaginale. E, quindi, tale da rendere impossibile ogni rapporto sessuale.

L’intervento, corretto in apparenza, ha presentato una conseguenza capace di incidere negativamente sulla vita relazionale della paziente. 

Pertanto, ciò che va valutato è la responsabilità del medico che ha eseguito un intervento che è stato risolutivo, ma che tuttavia, nel risolvere il problema di salute, ne ha generato un altro di grande rilevanza.

Per approfondire l’argomento, leggi l’articolo “Impotentia coeundi…” dell’Avv. Gianluca Mari.

 

 

 

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