Danno da affondamento di imbarcazione

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Nel caso di un natante affondato a causa di un incendio a bordo, la società Motonautica è stata ritenuta responsabile in solido con comandante e marinaio per il danno da affondamento imbarcazione, ai sensi dell’art. 2049 c.c. La decisione conferma che la solidarietà tra preposto e società committente consente al proprietario del natante di ottenere il risarcimento completo dei danni patrimoniali (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 22 luglio 2024, n. 20170).

I fatti

Il caso riguarda l’affondamento di un’imbarcazione, avvenuto in data 06.07.2008, durante il trasferimento dal porto del Circeo a quello di Fiumaretta di Sarzana, a seguito di un incendio (scoppiato a bordo nel vano motori), che sarebbe stato cagionato dall’imperizia, imprudenza e negligenza del comandante e del marinaio.

Il proprietario del natante conveniva, innanzi al Tribunale di Latina il titolare dell’impresa individuale Motonautica, il comandante ed il marinaio al fine di sentirli condannare, in solido tra loro al risarcimento dei danni (patrimoniali e non, quantificati nella somma di oltre 480.000,00 Euro) dal medesimo patiti.

In particolare, la Motonautica sarebbe stata responsabile ex art. 2049 cc, in forza del rapporto di commissione tra la predetta ditta e comandante e marinaio in quanto l’incidente nautico si è verificato nel corso dello svolgimento dell’incarico di trasferimento dell’imbarcazione conferito dal proprietario alla Motonautica e da questa fatto eseguire ai suddetti suoi collaboratori.

Il danno da affondamento imbarcazione

Chiamata in causa la Groupama, quale Assicuratore del natante, quest’ultima documentava di avere precedentemente convenuto con il danneggiato il pagamento di Euro 250.000,00 a titolo di indennizzo del solo valore assicurato. Sulla scorta di tale transazione, le parti avevano pattuito che l’assicurato era libero di agire, nei confronti dei responsabili, per l’ottenimento del rimborso delle spese sostenute per il recupero, lo stazionamento del relitto ed il risarcimento di tutti i danni, ulteriori rispetto al valore dell’imbarcazione.

Il Tribunale condannava il comandante a corrispondere la somma di Euro 59.715,17 (al netto dell’ulteriore somma di Euro 250.000,00, per la quale accertava il difetto di legittimazione attiva), oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da quest’ultimo; respingeva le domande proposte nei confronti del marinaio e della Motonautica,

La Corte di Roma, riformando le motivazioni del primo grado, riteneva impegnata la responsabilità della Motonautica, ex art. 2049 cc, sul presupposto che il proprietario del natante aveva provato la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria… tra il ruolo di preponente della predetta Motonautica ed il fatto illecito commesso dai preposti (comandante e marinaio).

Conseguentemente, i giudici condannavano la Motonautica, in solido con il comandante e il marinaio al risarcimento del danno danno da affondamento imbarcazione riqualificato in Euro 87.575,75, oltre interessi.

La Motonautica propone ricorso in Cassazione

In sintesi, parte ricorrente contesta l’errata applicazione dell’art.1173 c.c. in quanto non sussisterebbe tra il proprietario del natante ed essa Motonautica un valido contratto scritto; la valutazione delle prove da parte in punto di rapporto di occasionalità necessaria e l’applicazione dell’art. 2049 c.c.

Invero, parte ricorrente, attraverso le censure articolate con i motivi sopra indicati, si è inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione del riesame nel merito della vicenda. Infatti le censure sollevate sono tutte dirette a denunciare la congruità dell’interpretazione fornita dalla Corte romana del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti.

Responsabilità della società per l’operato dei terzi

Ad ogni modo, l’applicabilità dell’art. 2049 c.c. al rapporto tra la Motonautica ed i marinai convenuti è stata affermata in conformità del consolidato principio di diritto per cui Il soggetto che, nell’espletamento della propria attività, si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell’attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell’adempimento dell’obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il “rischio specifico” assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio cuius commoda eius et incommoda”

In ragione di ciò, i Giudici di appello hanno correttamente affermato il diritto della compagnia Groupama di richiedere quanto indennizzato nei confronti di tutti i responsabili, compresa la Motonautica. Infatti, la compagnia, in ragione dell’accertamento della responsabilità solidale della Motonautica, ha diritto ad essere da questa risarcita del danno nei limiti di quanto indennizzato.

Risarcimento del danno da fatto illecito

La S.C. richiama, e dà seguito, al noto principio secondo cui in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente.

Ergo, se il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile. Questo significa che se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili, non costituendo peraltro la domanda rivolta ai coobbligati in solido una domanda nuova.

Questo è il pacifico principio della solidarietà dei debitori.

Avv. Emanuela Foligno

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