Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 8403/15
Notizie positive provengono direttamente dalla Suprema Corte di Cassazione.
In una recente sentenza i giudici ermellini hanno affermato che il lavoro da attività domestica, per quanto non remunerato poiché svolto nell’ambito della famiglia, è comunque suscettibile di valutazione economica e pertanto va risarcito. Ma attenzione a non sottovalutare la prova del danno!
Il caso.
A seguito di un incidente stradale nel quale rimaneva gravemente pregiudicata una donna, casalinga e moglie dell’odierno ricorrente, veniva citata in giudizio la compagnia assicuratrice del danneggiante, al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno per l’ invalidità permanente riportata dalla donna.
Il ricorrente deduceva che la gravità dell’invalidità permanente del 19%, doveva far presumere la riduzione della capacità lavorativa domestica, con conseguente riconoscimento del danno patrimoniale futuro erroneamente negato dai giudici di merito.
Ebbene, sul punto la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l’accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l’automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno (derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica) e quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale da invalidità deve, infatti, essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o (trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa) presumibilmente avrebbe svolto un’attività produttiva di reddito (Cass., 05 febbraio 2013, n. 2644).
Occorre in altre parole la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale. E a tal fine il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l’infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali.
Con riferimento poi al caso specifico della casalinga rimasta invalida a seguito di un incidente stradale, la stessa Suprema Corte ha già riconosciuto che l’attività domestica, benché non remunerata in quanto svolta nell’ambito della famiglia, è comunque suscettibile di valutazione economica, con conseguente risarcibilità del pregiudizio rappresentato dalla riduzione o perdita della capacità lavorativa domestica.
Detto danno, tuttavia, va dimostrato. Trattasi in verità di una dimostrazione “non rigorosa”, atteso che, trattandosi di un danno patrimoniale futuro, è sufficiente fornire la prova che lo stesso si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità (cfr. Cass. 20 luglio 2010, n. 16896).
Sarà poi compito del giudice di merito definire le soglie minime di prova del fatto, procedendo ad una valutazione che tenga conto del complessivo contesto sostanziale e processuale nel quale si imbatte (in materia di prova del danno futuro, la dimostrazione del pregiudizio vista la sua stessa natura, è affidata alla prova per presunzioni, le cui soglie minime per l’applicazione delle inferenze presuntive di cui a dall’art. 2729 c.c. e ritenere, così sussistenti gli elementi gravi, precisi e concordanti tali da autorizzare la conclusione che il fatto ignoto sia provato sulla base di quello noto, sono legittimamente fissate dal giudice di merito, seppure sulla base del complessivo contesto sostanziale e processuale nel quale si imbatte cfr. Cass., 13 marzo 2009, n. 6181).

Avv. Sabrina Caporale

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