La decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento ad uno o più fatti inerenti la conoscenza dell’esistenza dello stato morboso, dell’eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia indennizzabile (Cassazione Civile, sez. VI, 17/06/2021, n.17356)
La Corte d’Appello di L’Aquila, confermando la decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta contro l’INAIL per il decesso del medico radiologo, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla costituzione di una rendita ai superstiti a seguito della morte del coniuge, essendo decorso il termine di prescrizione previsto dall’art. 85 T.U. n. 1124 del 1965.
In particolare, la Corte territoriale confermava che la ragionevole conoscenza, da parte dei superstiti, che la malattia professionale fosse stata causa o concausa del decesso del Radiologo doveva ritenersi integrata al momento della riassunzione del giudizio (3.5.2012) avviato per l’accertamento della tecnopatia o, al più tardi, al momento del deposito della relazione da parte del CTU (12.11.2012) che riconosceva l’origine professionale della patologia; considerate, quindi, come dies a quo della prescrizione le suddette date, la domanda inoltrata, il 26.4.2017, all’INAIL per conseguire la rendita ai superstiti doveva ritenersi tardiva.
La decisione viene impugnata in Cassazione.
La ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2935,2943,2945 c.c., del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 85,111,112 avendo, la Corte territoriale, errato nell’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, che doveva ritenersi decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza n. 708/2016 della Corte di appello di L’Aquila (ossia dal 15.1.2017).
Lamenta, inoltre, che all’atto della riassunzione del giudizio (a seguito del decesso del medico Radiologo) non vi era alcuna contezza della natura professionale della malattia, anche a fronte del rigetto della domanda di riconoscimento della tecnopatia da parte dell’INAIL; né tantomeno poteva esserci tale consapevolezza alla data di deposito della CTU.
Gli Ermellini ritengono le doglianze infondate.
La sentenza della Corte d’Appello è del tutto allineata all’orientamento consolidato in materia, cristallizzato già da tempo con la nota pronuncia Cass. n. 5090 del 2001 secondo la quale dopo le sentenze nn. 116 del 1969 e 206 del 1998 della Corte Costituzionale, il dies a quo di decorrenza della prescrizione deve essere individuato con riferimento ad uno o più fatti che diano certezza, ricavata anche da presunzioni semplici, della conoscenza da parte dell’assicurato (o dei suoi aventi causa) dell’esistenza dello stato morboso, dell’eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia indennizzabile.
La Corte territoriale, ha correttamente ritenuto che la manifestazione della malattia professionale poteva ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante erano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., ovverosia al momento della riassunzione del giudizio (avviato proprio per accertare la natura professionale della patologia) o, in ogni caso, alla data del deposito della relazione del CTU che aveva accertato l’origine professionale della patologia.
La Corte ribadisce che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
Per tali ragioni il ricorso viene rigettato e la ricorrente viene condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00, oltre esborsi e accessori.
Infine, viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Avv. Emanuela Foligno
Sei vittima di un incidente sul lavoro? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui
Leggi anche:
Lesione delle giunzione miotendinea prossimale causata da infortunio





