Decesso per Covid e polizza assicurativa infortuni

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Decesso per Covid e indennizzabilità dell'evento nelle polizze infortuni

Decesso per Covid e indennizzabilità dell’evento nelle polizze infortuni: confermata la causa violenta ed esterna dell’infezione (Tribunale di Torino, Sez. IV, Sentenza n. 184/2022 pubblicata il 19/01/2022 RG 20571/2020)

Decesso per Covid e polizza assicurativa privata per infortuni e caso di morte. La controversia ha ad oggetto le domande presentate dagli attori in relazione ad un contratto d’assicurazione contro gli infortuni.

In data 7.03.2020 l’uomo di anni 49 e contraente della polizza assicurativa infortuni e caso di morte, marito dell’attrice, si recava per la seconda volta presso l’ospedale di Rivoli (TO) per malessere generale, dispnea, forte ipertermia e tosse. Veniva accompagnato in isolamento per “sospetto Covid 19”, che veniva successivamente confermato.

Il giorno successivo veniva trasferito presso il nosocomio di Cuneo per mancanza di posti letto disponibili nella struttura di Rivoli.

In data 13.03.2020, veniva trasferito presso il reparto rianimazione dove continuava ad essere curato sebbene non rispondesse alle terapie; tant’è che si variavano più volte i setting respiratori, si procedeva all’intubazione e si ricorreva, per cercare di moderare l’ipertermia, persino al posizionamento localizzato di ghiaccio e pezze fredde. Alla data del 18.03.2020, nonostante le cure e le terapie, sul diario integrato si legge che il paziente versava “in condizioni cliniche gravissime” e che si osservava un “progressivo peggioramento degli scambi respiratori” già scarsi. Il 24.3.2020 l’uomo decedeva.

La moglie, azionava la polizza infortuni che prevedeva il risarcimento in caso di morte, ma la Compagnia rifiutava il relativo indennizzo, sostenendo che il decesso per Covid non risultava contemplato dalle condizioni di contratto.

Invero, si legge nelle previsioni di polizza, “la società garantisce l’assicurato contro gli infortuni per le tutte le somme assicurate, i massimali e le garanzie ivi indicate, per le quali fosse stato corrisposto il relativo contributo netto …….In particolare, a pagina 2 del contratto de quo si legge che per il caso di morte era assicurata la somma di €.100.000,00.”

Secondo le condizioni di contratto, è considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

Da quanto deriva dalle previsioni negoziali, pertanto, il danno ristorabile nel caso di specie risulta quello da morte da infortunio per causa fortuita, violenta ed esterna ex art 12 delle condizioni generali di polizza, essendo intervenuto decesso per Covid del contraente assicurato.

Il Tribunale ritiene le domande fondate.

In base alle risultanze della C.T.U. svolta in corso di causa, è emerso in modo incontrovertibile la causa del decesso per Covid.

A questo punto va considerato, se la predetta situazione sia indennizzabile ai sensi delle “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni”, ove è statuito che “è considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea” .

Ergo, la domanda da porsi è se l’infezione da SARS-CoV-2 sia da considerarsi evento inquadrabile quale infortunio tecnicamente risarcibile.

Le “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni” considerano l’infortunio – come peraltro di regola – un evento dovuto a causa a)      fortuita, b)      violenta ed  c)           esterna in grado di determinare constatabili lesioni che possono determinare come conseguenza anche la morte.

Ora, analizzando i presupposti previsti per la individuazione del “fatto infortunio” è da prendere atto che l’infezione da SARS-CoV-2 risulta quale condizione determinata, innanzi tutto, da causa fortuita, posto che trattasi di atto assolutamente non volontario.

Basta considerare, evidenzia il Giudice, la data in cui l’infezione ebbe presumibilmente luogo, in un momento in cui l’Italia cominciava appena ad “aprire gli occhi”, sbigottita, sull’esistenza di un’epidemia che, in quel momento, si riteneva confinata alla Cina (solo l’11 marzo 2020, come noto, l’OMS proclamò il Covid-19 come “pandemia”).

La causa può inoltre considerarsi “violenta”, in quanto certamente, il contatto non è dilatato nel tempo, ma anche in quanto il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale.

Infine, la causa è sicuramente “esterna”, proprio perché il virus è un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi proprio quale elemento proveniente dall’esterno: non per nulla il primo e più rudimentale rimedio contro siffatta infezione è costituito dal porto della mascherina, che serve proprio ad evitare il contatto con siffatta causa “esterna”.

Pertanto, il decesso per Covid è inquadrabile nelle cause violente ed esterne indennizzabili come infortuni dalle polizze private.

Vi è anche da considerare che nel contratto di riferimento non sono escluse le infezioni virali – così come quelle batteriche, micotiche o parassitarie – e che non sono documentate nel soggetto preesistenti situazioni in grado di facilitare l’insorgenza dell’infezione da SARS-CoV-2 così come la determinatasi sfavorevole evoluzione.

In definitiva, in assenza di specifica esclusione contrattuale, l’infezione da SARS-CoV-2 soddisfa la definizione di infortunio contemplata nell’art.12 delle prodotte “Condizioni Generali” del contratto di assicurazione e dunque il decesso per Covid e il conseguente indennizzo, rispondono ai principi stabiliti contrattualmente.

Ad ogni modo, verrebbe in soccorso degli attori il disposto dell’art. 1370 c.c., alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità.

Nel contesto di una Polizza Infortuni vige tuttora l’equiparazione tecnica medico-legale di “causa virulenta” con “causa violenta” e che l’argomento oggetto di valutazione è se una infezione acutamente contratta – virulenta come quella da SARS-CoV-2 – rientri negli eventi indennizzabili nella consapevolezza che l’indennizzabilità deriva dalla combinata interazione del “fatto” e della “conseguenza”, qualora ovviamente quest’ultima soggiaccia alla regola causale diretta ed esclusiva.

 “Non vi è dubbio che un momento infettante, nella massima parte dei casi, per quanto fondato su evidenze scientifiche, rappresenti un ‘preciso e ben circostanziato evento violento, fortuito ed esterno’”.

Conclusivamente, il Tribunale di Torino, condanna la Compagnia assicurativa al pagamento, nei confronti delle parti attrici, della complessiva somma di € 100.000,00 come previsto contrattualmente.

Avv. Emanuela Foligno

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