Definizione agevolata della cartella INPS: estinto il giudizio di legittimità

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Con la dichiarazione di definizione agevolata della cartella INPS da parte del debitore e la comunicazione dell’esattore, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 de 2016, il relativo giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito il recente principio giurisprudenziale (Cass. n. 24083/2018) secondo cui in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 de 2016 convertito con modificazioni in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora resistente o intimato; in entrambe le ipotesi peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

La vicenda

Nel caso in esame, le parti avevano documentato di aver presentato dichiarazione di definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione all’esattore ed anche di aver pagato gli importi dovuti; avevano perciò richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la memoria depositata in funzione dell’adunanza della Suprema Corte.
L’INPS dal canto suo, nulla aveva eccepito in ordine a tale produzione documentale.
Si è in presenza di una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata.
La situazione sostanziale – concludono i giudici Ermellini – resterò pertanto, regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dall’art. 6, comma 4 del d.l. n. 193/2016, convertito e poi richiamato dall’art. 1 del d.l. n. 148/2017 (l. n. 172/2017).
Nulla è, invece, stato disposto in ordine alle spese posto che “tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti esente (o intimato) non si debbono regolare le spese, il quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente”.

La redazione giuridica

 
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