“Al fine di interrompere la prescrizione in materia di diritto al risarcimento nell’ambito di un contratto di compravendita non è necessario intraprendere il giudizio essendo sufficiente una manifestazione della volontà stragiudiziale in forma scritta”  (Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n. 18672 del 11 luglio 2019)

L’interessante vicenda trae origine da un contenzioso tra un’azienda agricola e un vivaio.

Il vivaio chiamava in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace l’azienda agricola onde vedersi riconosciuto il risarcimento del danno per i prodotti acquistati affetti da vizi gravi. In particolare il vivaio affermava che oltre la metà dei beni acquistati, nella fattispecie piante, si palesavano affette da una malattia mortale.

Il vivaio denunziava tempestivamente, ma invano, all’azienda fornitrice il vizio. Onde ne seguiva l’istaurazione del giudizio dinnanzi al giudice di Pace che accoglieva in toto le richieste del vivaio.

L’azienda agricola soccombente impugnava la pronuncia di primo grado, ma anche il secondo Giudice statuiva il diritto del vivaio al risarcimento del danno per la fornitura di prodotti affetti da vizi.

L’azienda agricola impugna in Cassazione articolando tre motivi.

Con il primo motivo lamentava l’errata applicazione dell’art. 1495 c.c. e dei principi dell’onere della prova in quanto il vivaio non avrebbe provato la corretta interruzione della prescrizione annuale stabilita dalla norma sulla compravendita per l’istaurazione del giudizio.

Con il secondo motivo l’azienda agricola lamentava che l’invio di semplici comunicazioni di messa in mora non poteva essere considerato idoneo ai fini dell’interruzione della prescrizione annuale del diritto del compratore e che quindi l’azione doveva essere azionata entro l’anno dall’acquisto.

Con il terzo motivo l’azienda agricola lamentava la mancata prova fornita dal vivaio sulla malattia delle piante acquistate.

La sezione seconda della Suprema Corte, cui veniva assegnato il ricorso, rileva un contrasto di orientamenti sul secondo motivo di ricorso, ovverosia sulla idoneità, o meno, delle comunicazioni di messa in mora a interrompere la prescrizione annuale del diritto del compratore ad azionare l’azione giudiziale.

Difatti nell’Ordinanza di rimessione viene evidenziata la presenza di due differenti indirizzi giurisprudenziali.

Secondo il primo indirizzo (Cass. 2322/1977; Cass. 9630/1999; Cass.  118035/2010; Cass. 22903/2015) la prescrizione della garanzia di cui all’art. 1495 c.c. è validamente interrotta attraverso la manifestazione stragiudiziale del compratore alla parte venditrice della volontà di esercitare l’azione. E’ poi libero arbitrio del compratore-danneggiato decidere se chiedere in giudizio la risoluzione del contratto ovvero il rimborso del minor valore del bene viziato.

Invece il secondo indirizzo (Cass.18477/2003; 20332/2007; 20705/2017)
riconosceva anch’esso la facoltà del compratore di chiedere la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo, ma con la differenza che il termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione si considerava validamente interrotto solo con la costituzione in giudizio.

La Cassazione a Sezioni Unite, nel dirimere tale contrasto, sposa la prima interpretazione e statuisce il principio in ragione del quale è sufficiente una manifestazione stragiudiziale al fine di interrompere la prescrizione nell’ambito di un’azione per vizi della cosa venduta.

In definitiva il principio da seguirsi è: “nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi prevista dall’art. 1495, comma 3, c.c. le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c. con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma 1 c.c.”.

Il Consesso evidenzia che il primo orientamento è quello più corretto in quanto “non sussisterebbero motivazioni per impedire al compratore di giovarsi dell’ordinario regime delle prescrizioni, con conseguente applicazione dell’art. 2943, comma 4, c.c. e quindi consentire non solo alle domande giudiziali, ma anche agli atti stragiudiziali di costituzione in mora di impedire il decorso della prescrizione interrompendo i termini dell’azione”.

Avv. Emanuela Foligno

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