La modifica del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è lecita se dettata da motivazioni economiche e parimenti è lecito il licenziamento del lavoratore che rifiuta tale modifica contrattuale (Cass. Civ., Ordinanza n. 19302 del 18 luglio 2019)

Un lavoratore si vede riconosciuta sia in primo che in secondo grado di giudizio la illegittimità del licenziamento per avere rifiutato di passare dal rapporto a tempo pieno a quello parziale.

I Giudici di merito non considerano giuridicamente dirimente la giustificazione della flessione economica addotta dal datore di lavoro a giustificazione del licenziamento.

Al riguardo viene osservato che l’impresa datrice di lavoro ha effettivamente subito un calo dei profitti ma che comunque i risultati di gestione erano rimasti positivi e quindi non pare concretamente provata la sussistenza di una congiuntura economica sfavorevole al punto da imporre il licenziamento del lavoratore

Il datore ricorre in Cassazione ed evidenzia che dai documenti contabili emerge una costante riduzione dei ricavi che sebbene di minima entità nell’arco temporale analizzato non doveva ritenersi trascurabile per una impresa di piccole dimensioni anche alla luce della innegabile crisi economica in atto.

Evidenzia inoltre che solo a fronte della mancata accettazione del lavoratore di passare a regime di tempo parziale si procedeva al licenziamento per giustificato motivo oggettivo identificabile in un riassetto organizzativo dell’impresa causato dalla diminuzione del volume d’affari e dei ricavi.

Gli Ermellini condividono e richiamano il principio secondo cui
“il giustificato motivo oggettivo del licenziamento si sostanzia in ogni modifica della struttura organizzativa dell’impresa che abbia quale suo effetto la soppressione di una determinata posizione lavorativa, indipendentemente dall’obiettivo perseguito dall’imprenditore, sia esso, cioè, una migliore efficienza, un incremento della produttività (e quindi del profitto) ovvero la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie».

Cassano e rinviano alla Corte che dovrà attenersi a tale principio non rilevando la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

La redazione giuridica

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