Per la determinazione dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge o dei figli la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato deve essere operata sul reddito netto, da intendersi quale reddito spendibile, e non sul reddito lordo (Cass. Civ., Ordinanza n. 651 del 14 gennaio 2019)
La vicenda trae origine da un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e approda in Cassazione dalla Corte d’Appello di Catania che accoglieva parzialmente il gravame dell’ex moglie e poneva a carico dell’ex marito un assegno divorzile di duecento euro mensili fermi gli obblighi di mantenimento in capo ai due figli.
In particolare, la Corte territoriale rilevava che l’uomo godeva di una situazione più florida avendo dichiarato nel 2013 un reddito lordo di € 49.000,00 ed avendo acquistato dopo la separazione un immobile.
L’uomo propone ricorso in Cassazione articolando 3 motivi.
Con i primi due motivi l’uomo si duole dell’errata valutazione dei Giudici territoriali sulla disparità reddituale dei coniugi in quanto non veniva considerato il reddito al netto degli esborsi per le rate del mutuo.
Con il terzo motivo l’uomo lamenta che i Giudici territoriali hanno omesso di considerare il significativo contributo al mantenimento corrisposto in favore dei figli e alla spesa mensile per l’utilizzo dell’autovettura aziendale,
Gli Ermellini considerano fondati i primi due motivi di impugnazione e ribadiscono che la pronunzia a Sezioni Unite N. 18287/2018, ha chiarito che: “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno”.
Viene ribadito che per determinare l’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge deve essere considerato il reddito netto e non quello lordo in quanto in costanza di matrimonio la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa.
La Corte d’Appello di Catania ha dunque errato per non avere dedotto dal reddito dell’uomo la rata del mutuo e per non avere considerato gli importi corrisposti dall’uomo a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
La Sentenza impugnata viene dunque cassata e rinviata alla Corte territoriale in diversa composizione.
La redazione giuridica
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