L’Inps ha chiarito con un recente messaggio che, ai fini del riconoscimento del diritto alla misura dell’ANF (Assegno per il Nucleo Familiare) e della determinazione della relativa misura, l’assegno di natalità e il premio alla nascita sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo

L’Assegno di natalità e il Premio alla nascita, “pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, che ai sensi della speciale normativa di cui all’articolo 2 della legge n. 153/1988 non si computano nel reddito a tal fine rilevante, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF”.

Lo ha chiarito l’Inps con il messaggio n. 2767/2019 nel quale si forniscono chiarimenti in tema di “somme percepite come trattamenti di famiglia e di sostegno alla natalità ai fini della richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153”.

I chiarimenti riguardano la computabilità o meno, ai fini del riconoscimento del diritto all’ANF e della determinazione della relativa misura, delle recenti misure a sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo.

Si tratta, nello specifico, del Premio alla nascita, che assegna 800 euro per la nascita o adozione a partire dal 1 gennaio 2017, e dell’assegno di natalità (cosiddetto bonus bebé) consistente in un assegno corrisposto mensilmente per un massimo di 12 mesi.

Quest’ultima misura, correlata all’ISEE, vale per i figli nati, adottati o in affido preadottivo. Con ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro la misura complessiva è di 1.920 euro. Con ISEE minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui la misura è di 960 euro. In entrambi i casi, in base a una emendamento inserito nel decreto fiscale 2019, la misura è incrementata di un ulteriore 20% in caso di secondo figlio.

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