Nuove precisazioni dalla Cassazione sulla detenzione illecita di droga

Per dimostrare che la detenzione illecita di droga è finalizzata al solo “uso personale”, bisognerà provare di possedere un’adeguata capacità finanziaria. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale con la sentenza numero 24863 del 18 maggio 2017, con la quale si è occupata di un interessante caso in materia di detenzione illecita di droga.

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Caltanissetta aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Gela aveva condannato un imputato per la detenzione illecita di droga – nello specifico, cocaina – (art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990), dalla quale erano ricavabili 11 dosi medie singole. Ne era seguita una condanna a un anno di reclusione e al pagamento di Euro 3.000,00 di multa.

L’imputato, però, ritenendo la condanna ingiusta, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, infatti, la droga era detenuta esclusivamente a fini di uso personale, come dimostrato dal fatto che l’imputato godeva di una “buona capacità finanziaria”, derivante dalla propria attività professionale. L’uomo, contestando la detenzione illecita di droga, aveva inoltre osservato che, nel medesimo periodo in cui si erano svolti i fatti contestati, lui stesso aveva ammesso in Prefettura di aver detenuto la cocaina per uso personale, avendo un problema di dipendenza dalla droga ormai conclamato.

Infine, lo stesso imputato ha sostenuto che la Corte d’appello avesse ignorato, a suo dire senza motivo, la sua richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62 bis cod.pen.

Il ricorso dell’imputato, però, è stato accolto solo parzialmente dalla Corte di Cassazione, la quale ha sostenuto che la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto sussistente il reato di “detenzione illecita di sostanza stupefacente”, di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la quantità di droga rinvenuta nella disponibilità dell’imputato era rilevante. Non solo: lo stesso, all’atto del controllo e alla vista degli agenti di Polizia, si era premurato di disperdere la cocaina sui tappetini e sul sedile della propria auto, per liberarsene.

Secondo la Cassazione, inoltre, la Corte d’appello aveva, altrettanto correttamente, ritenuto irrilevante sia l’ammissione dello stato di tossicodipendenza, sia l’affermazione di una “buona capacità finanziaria”.

Infatti, se da un lato lo stato di tossicodipendenza era stato ammesso in relazione a un controllo di molto successivo al fatto in oggetto, dall’altro l’imputato non aveva mai fornito indicazioni chiare sulla sua situazione finanziaria e i redditi percepiti. In aggiunta a ciò, l’imputato aveva già dei numerosi precedenti penali, circostanza che faceva apparire quantomeno improbabile che egli vivesse del solo frutto di attività lecite.

La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto che la Corte d’appello non avesse adeguatamente motivato la propria decisione di non concedere all’imputato le “attenuanti generiche” di cui all’art. 62 bis c.p., con la conseguenza che la sentenza impugnata è stata comunque annullata, rinviando la causa alla Corte d’appello stessa, affinché quest’ultima potesse valutare la sussistenza o meno dei presupposti per concedere le attenuanti generiche del caso.

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