La Cassazione ha fornito chiarimenti in merito ai diritti del disoccupato e al riconoscimento del danno patrimoniale, morale ed esistenziale

Una interessante pronuncia della Cassazionela n° 18611 del 2015 – ha fornito precisazioni in merito ai diritti del disoccupato.
In particolare, i giudici si sono distaccati dai precedenti giurisprudenziali. La Corte, infatti, si è espressa circa il riconoscimento, tra i diritti del disoccupato, del danno patrimoniale, morale ed esistenziale oltre le tabelle.
Nel caso di specie, la vicenda riguarda un incidente da circolazione stradale, subito da un soggetto, all’interno di una fiera campionaria. Questi è stato causato da un veicolo industriale di proprietà di una società, regolarmente assicurato, il cui conducente “con una imprudente manovra aveva travolto e schiacciato il pedone P., trentatreenne, procurandogli lesioni gravissime con invalidità permanente e perdita della capacità lavorativa.”

Ora, il danneggiato al momento dell’incidente era disoccupato ma in procinto di ottenere il brevetto di istruttore di volo per avviare una scuola di volo con attività commerciale accessoria.

Nei diversi processi al soggetto non è stato riconosciuto il risarcimento del danno subito per lucro cessante.
Ciò alla luce del fatto che lo stesso era disoccupato. E questo anche avendo avviato un progetto per la attività imprenditoriale.
La Cassazione, però, ne ha accolto parzialmente il ricorso. E lo ha fatto enunciando un principio importante in materia di macrolesioni che ristabilisce giustizia.
La sentenza della Corte d’Appello ha, di fatto, negato “il risarcimento del danno patrimoniale futuro, determinato dalla perdita totale della capacità produttiva, come medicalmente accertata e non controversa, sul rilievo che il 33 enne TIZIO, che era in procinto di ottenere il brevetto di istruttore di volo per avviare una scuola di volo ed attività commerciale accessoria, era in realtà un disoccupato, e che la sua distruzione fisica e della validità lavorativa non era produttiva di un danno futuro quantificabile”.
La Cassazione, infatti, ha affermato che una volta provato “il pregiudizio al diritto al lavoro, costituzionalmente garantito, di soggetto che propone una attività imprenditoriale lecita che tuttavia esigeva la integrità psicofisica, è irrilevante che l’impedimento provocato dal fatto lesivo, sia riferibile a quel primo progetto di attività lavorativa, se il fatto stesso nella sua entità impediva ora e per sempre qualsiasi possibile altra alternativa di lavoro.”
 
 
 
Leggi l’approfondimento su questo tema dell’Avv. Fabrizio Cristadoro
 
 
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