Viene affrontata la importante questione inerente la domanda di indennizzo che, proposta nei confronti del coassicuratore delegato, non interrompe la prescrizione nei confronti degli altri coassicuratori (Cassazione civile, sez. III, 01/07/2024, n.18048).
Il caso
Chiamata a giudizio dalla coppia di coniugi la ASL di Chioggia per asseriti errori terapeutici e diagnostici nell’assistenza al parto.
Nella costituzione in giudizio veniva dato atto della presenza di coassicurazione tra tre Compagnie.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2571/2007, condannava l’Azienda sanitaria al pagamento della somma di 168.172,73 euro (comprensiva di interessi e spese) e accoglieva la domanda di manleva nella misura del 40%.
In accoglimento dell’impugnazione dei coniugi, la Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 986/2014 (passata in giudicato il 9 luglio 2014) condannava l’Azienda al pagamento dell’ulteriore somma di 170.000 euro, oltre accessori, e condannò la SAI Ass.ni alla manleva nella misura del 40%.
Le compagnie assicuratrici
Intervenuto il suddetto giudicato, il 4 luglio 2016 la ASL di Chioggia conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Venezia le due compagnie coassicuratrici HDI Global (già Gerling Konzern AG) e Generali Italia s.p.a (già Assitalia Spa). L’ASL chiedeva la condanna delle stesse al pagamento della somma di 120.814,70 euro ciascuna, somma corrispondente alla quota del 30% a loro carico in forza del contratto di coassicurazione.
Precisava che essa Azienda aveva corrisposto ai familiari della bambina a somma di 241.629,41 euro, al netto della quota corrisposta da SAI, deduceva che:
- a) la comunicazione 17/1/2002, da essa inviata al broker, aveva sospeso il decorso della prescrizione anche nei confronti delle due compagnie coassicuratrici convenute.
- b) Detta sospensione era durata fino al 9 luglio 2014, data di passaggio in giudicato della sentenza d’appello n. 986/2014.
HDI eccepiva l’intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. e, in subordine, contestava che non fosse stato provato l’avvenuto pagamento da parte dell’Azienda della somma (oggetto di richiesta in manleva), mentre Generali Italia rimaneva contumace.
Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 2134/2019 condannava HDI Global SE e Generali Italia Spa al pagamento della somma di 118.800 euro ciascuna, oltre interessi e spese.
La Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1618/2021, respingendo l’impugnazione, ha integralmente confermato la sentenza del giudice di primo grado e con essa, da un lato, il rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto azionato dall’Azienda Sanitaria e, dall’altro, l’accoglimento della domanda di manleva spiegata da quest’ultima.
L’assicurazione HDI si rivolge alla Corte di Cassazione
Gli Ermellini danno atto che la Corte veneta ha confermato la statuizione del giudice di primo grado e, in particolare, in punto di an debeatur, ha così ragionato:
- È irrilevante la circostanza che il broker A. Srl abbia inviato la comunicazione del sinistro (cioè dell’azione risarcitoria proposta dai coniugi Omissis nei confronti dell’Azienda) soltanto alla delegataria Sai Assicurazioni, in quanto gli artt. 9 e 10 della polizza, letti alla luce della loro ratio (agevolare l’assicurato e le comunicazioni che lo stesso era tenuto a eseguire) e dell’art. 16 (che viene indicata come “clausola contrattuale di immediata applicazione”) vanno interpretati nel senso che essi prevedevano modalità alternative di comunicazioni contrattuali (nel senso che queste ultime, compreso l’avviso di sinistro, potevano essere inviate dal soggetto assicurato o alla Società, o all’Agenzia (alla quale è assegnato il contratto) o tramite la società di brokeraggio (come per l’appunto avvenuto nel caso di specie tramite il broker A. per cui la mancata comunicazione del sinistro da parte del broker ad HDI è questione interna tra le due società). D’altronde, l’indipendenza del broker dall’assicurazione non esclude la sua collaborazione nella gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, come dimostrato anche dal fatto che i premi assicurativi potevano essere pagati presso la società del brokeraggio.
- L’originario termine annuale di prescrizione, previsto dall’art. 2952 c.c., per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 166/2008, è stato portato ad anni due a decorrere dal 28 ottobre 2008. Il decorso di detto termine prescrizionale biennale è rimasto sospeso per effetto della comunicazione dell’Azienda al broker, si è ripreso dopo il 9 luglio 2009 (data di passaggio in giudicato della causa risarcitoria promossa dai Omissis), quando il termine di prescrizione era di due anni (essendo applicabile la disciplina intervenuta in pendenza del rapporto, come d’altronde indicato anche dalla stessa associazione di categoria con circolare 3 novembre 2008). Non è mai maturato (in quanto l’atto di citazione era stato notificato il 14 gennaio 2002, l’azienda ha comunicato al broker tale azione con lettera 17 gennaio 2002. La sentenza è passata in giudicato il 9 luglio 2014.
Il termine di prescrizione
HDI ribadisce che la regula juris (art. 2952, comma IV, c.c.) – in base alla quale la prescrizione (decorrente dalla richiesta di risarcimento all’Assicurato o dall’esercizio dell’azione verso quest’ultimo) rimane sospesa per tutto il tempo occorrente a che il credito del danneggiato diventi liquido ed esigibile (ossia fino a che la sentenza di condanna non sia divenuta definitiva) – si applica solo quando l’Assicuratore (ovvero ogni Coassicuratore, fra cui essa HDI medesima) abbia avuto conoscenza del sinistro (direttamente o per il tramite di un proprio rappresentante). Ciò non è avvenuto perché alcuna comunicazione del sinistro è stata inoltrata a HDI.
Sottolinea che la corte territoriale, innovando rispetto al primo Giudice e quindi colmando il vuoto motivazionale che aveva caratterizzato la sentenza del Tribunale, ha dato per noto, ossia ben determinato nella sua realtà storica, che il Broker A. avesse il potere di rappresentare le Compagnie (inclusa HDI) nella ricezione dei premi di polizza, di talché si doveva presumere che l’avesse anche rispetto alla ricezione.
La prima censura coglie nel segno
L’Azienda Sanitaria con lettera raccomandata ha comunicato in data 17 gennaio 2002 l’avvenuta notifica dell’atto di citazione al proprio Broker A. Srl. Quest’ultimo con comunicazione datata 21 gennaio 2002 ha trasmesso detto atto di citazione alla Compagnia SAI, quale Coassicuratrice Delegataria. SAI, nel costituirsi, ha eccepito che detta polizza era in coassicurazione con Assitalia Spa (ora Generali Italia Spa) e con Gerling Konzern AG, Rappresentanza Generale per l’Italia (ora denominata HDI Global SE) e che le quote di rischio erano così ripartite tra le coassicuratrici: 40% Sai, 30% Assitalia e 30% Gerling; d) l’Azienda, anche a seguito della costituzione della SAI, non ha inviato alcun atto interruttivo della prescrizione ad HDI.
In punto di diritto, la S.C. ribadisce che, nel contratto di coassicurazione, la domanda di indennizzo, proposta nei confronti del coassicuratore delegato alla gestione della polizza per effetto della c.d. clausola di delega non interrompe la prescrizione nei confronti degli altri coassicuratori: sia perché l’assicuratore delegato non ha per ciò stesso la rappresentanza processuale degli altri assicuratori (salvo che ciò non sia espressamente convenuto mediante rilascio di procura ad lites ai sensi dell’art. 77 c.p.c.); sia perché non è applicabile la disposizione che l’art. 1310 c.c. detta per le obbligazioni solidali.
“La clausola di “delega” e di “guida”, che suole essere inserita nei contratti di coassicurazione, ha per oggetto l’incarico conferito dai coassicuratori ad uno solo di essi di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina la caratteristica saliente della coassicurazione e cioè l’assunzione pro quota – e non solidale – dell’obbligazione indennitaria, né conferisce, salvo patto contrario, al delegato la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori”.
La decisione sul ricorso
In definitiva, il ricorso viene deciso alla luce dei seguenti principi di diritto:
- La richiesta di pagamento, effettuata dall’assicurato (direttamente o tramite broker) nei confronti della compagnia delegataria, è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell’indennità nei confronti di ciascun coassicuratore esclusivamente allorquando detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti.
- La citazione in giudizio del delegato per il pagamento dell’intero indennizzo non interrompe la prescrizione del diritto all’indennità nei confronti degli altri coassicuratori, in quanto l’obbligazione del coassicuratore, essendo parziaria, non soggiace alla regola della trasmissione degli effetti interruttivi della prescrizione vigente nelle obbligazioni solidali ex art. 1310 c.c.
- Nel caso in cui risulti attribuita alla compagnia delegataria da parte delle compagnie coassicuratrici la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali (e, quindi, la rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c.), la costituzione in mora della compagnia delegataria interrompe il termine prescrizionale del diritto all’indennizzo nei confronti della compagnia coassicuratrice, come pure lo interrompe la citazione in giudizio della sola compagnia delegataria.
Avv. Emanuela Foligno