Il danneggiato lamenta che, durante un intervento odontoiatrico eseguito in data 11 settembre 2013, aveva subito la lacerazione della mucosa del pavimento orale e la rescissione dell’arteria linguale, con conseguente rischio di soffocamento. Queste complicanze avevano reso necessario un ricovero d’urgenza, un intervento di tracheotomia e terapia intensiva per alcuni giorni. Da questi era derivata, oltre alla contrazione di un’altra patologia (herpes zoster), l’incapacità di attendere all’esercizio della propria professione di avvocato per un periodo di circa 60 giorni, in ragione della difficoltà di eloquio e dell’impossibilità di calzare la protesi dentale.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 12256/2018, aveva solo parzialmente accolto la domanda inerente il risarcimento dei danni subiti a causa dell’intervento odontoiatrico.
La Corte milanese, sulla scorta della CTU espletata, ha ritenuto colposa l’esecuzione della prestazione odontoiatrica. I giudici, però, circoscrivevano la liquidazione sia del danno non patrimoniale che di quello patrimoniale escludendo la riconducibilità causale dell’herpes zoster all’intervento odontoiatrico, nonché la sussistenza del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica. Quindi hanno ritenuto congruo l’importo già liquidato a titolo di spese mediche.
Inutile il ricorso alla Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 24/06/2024, n.17403)
La sentenza viene censurata anzitutto per aver ritenuto che la prescrizione stabilita dall’art. 195, “nuovo” testo, cpc (nella parte in cui dispone che la relazione di consulenza “deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite”) sarebbe stata regolarmente e validamente osservata, nella fattispecie, mediante la trasmissione della relazione al consulente tecnico di parte officiato dall’attore, senza che fosse necessaria la trasmissione al procuratore costituito di quest’ultimo.
In secondo luogo, per avere reputato valida la trasmissione della relazione al CTP, sebbene effettuata mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria (dunque, non certificato) e non indicato come recapito dello stesso Consulente di parte all’atto della nomina.
In terzo luogo, per avere omesso di pronunciare, in violazione dell’art. 112 cpc, sullo specifico motivo di gravame con cui era stata censurata la statuizione del giudice di primo grado di rigetto dell’istanza di parte attrice di essere rimessa nel termine per proporre osservazioni sulla relazione del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 195, terzo comma, cod. proc. civ.. Istanza formulata sul presupposto che i termini intermedi di cui alla predetta disposizione, in violazione della medesima, non erano stati fissati dal giudice con l’ordinanza di conferimento dell’incarico al CTU (essendosene demandata la fissazione all’accordo tra i consulenti) e che, in particolare, il termine per le osservazioni delle parti era stato unilateralmente e arbitrariamente fissato dal CTU con lo stesso messaggio e-mail con cui era stata trasmessa al CTP la relazione di consulenza.
La CTU medico-legale
Ebbene, il Tribunale conferiva l’incarico al CTU medico-legale con ordinanza del 1° luglio 2015, fissando soltanto il termine finale di cui all’art. 195, terzo comma, cpc., per il deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse, demandando all’accordo tra il CTU e i CTP la fissazione dei termini intermedi.
Il CTU trasmetteva la relazione al CTP attoreo in data 8 gennaio 2016 all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dello studio del medesimo, ricevendo da questo una “ricevuta di ritorno”. Attraverso lo stesso messaggio e-mail, il CTU comunicò CTP che eventuali osservazioni avrebbero dovuto essere formulate entro il successivo 20 gennaio.
Con istanza depositata il 29 gennaio 2016, il difensore di parte attrice chiese al Giudice l’autorizzazione a formulare osservazioni critiche alla CTU nel termine che all’uopo fosse stato concesso. Con ordinanza del 5 febbraio 2016 il Tribunale rigettò l’istanza.
L’art. 195, terzo comma, cpc prescrive che il CTU trasmetta la relazione alle parti costituite e non, specificamente, al loro difensore. È pertanto del tutto confacente alla ratio e allo scopo della disposizione – che è quello di instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell’indagine peritale – che, nell’ipotesi in cui la parte abbia nominato un proprio consulente, la bozza di relazione venga trasmessa direttamente a quest’ultimo, anziché al difensore.
L’utilizzo di un recapito di posta elettronica diverso da quello indicato, nella fattispecie, non ha impedito il raggiungimento dello scopo all’atto di trasmissione della relazione, avendo il CTU ricevuto conferma del ricevimento del messaggio e della relazione ad esso allegata dallo studio del consulente di parte.
L’esclusione del risarcimento per l’herpes zoster
Il ricorrente censura anche la esclusione che la patologia dell’herpes zoster manifestatasi nella persona del ricorrente già nell’ottobre 2013, e quindi subito dopo essere stato sottoposto all’intervento odontoiatrico, avesse costituito conseguenza del detto intervento.
Questa censura, nella sostanza, è finalizzata a provocare da parte della S.C. un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento delle risultanze istruttorie è attività riservata al Giudice del merito.
Ricorso integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno