Via libera del Senato al disegno di legge sulla donazione del corpo post mortem per fini scientifici. Cosa prevede nel dettaglio la proposta?

L’Aula del Senato ha approvato all’unanimità (220 sì e un astenuto) il ddl sulla donazione del corpo post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera per il via libero definitivo.
Il disegno di legge, di cui il primo firmatario è il senatore M5s Pierpaolo Sileri, si compone di 9 articoli.
Nel primo articolo si stabilisce che il corpo del defunto, del quale sia stata accertata la morte nelle forme di legge e che abbia espresso in vita il consenso, rimanga all’obitorio almeno per 24 ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
Il ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti.
Si prevede l’istituzione presso il Ministero della salute dell’Elenco nazionale dei centri di riferimento, consultabile sul sito internet del Ministero e aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l’individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente. (Art.5)
I centri di riferimento che hanno ricevuto in consegna la salma devono restituirla alla famiglia, in condizioni dignitose, entro due anni dalla data della consegna.
Le spese per il trasporto della salma dal decesso fino alla restituzione, quelle relative alla tumulazione o all’eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che hanno utilizzato la salma.

Come si esprime la volontà?

Il consenso alla donazione del corpo post mortem si esprime con un atto pubblico o per mezzo di una scrittura privata autenticata. Per i minori di età, il consenso all’utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle stesse forme da entrambi i genitori. È previsto inoltre l’utilizzo di una banca dati nazionale, il cosiddetto sistema informativo dei trapianti.
La dichiarazione si consegna all’azienda sanitaria di appartenenza. L’interessato a donare il proprio corpo nomina un fiduciario e, in caso di ripensamento, può presentare una revoca all’azienda sanitaria di appartenenza.
L’articolo 6 stabilisce che l’utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e che eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per essere destinate a fini di studio e di ricerca scientifica mediante l’uso di salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento.

Campagna informativa

Il Ministero della Salute dovrà promuovere (articolo 2), nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza della possibilità di manifestare il consenso per la donazione del proprio corpo post mortem.
Le regioni e le aziende sanitarie locali sono chiamate ad adottare iniziative per informare dei contenuti della legge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e i cittadini.

Barbara Zampini

 
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