In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l’efficacia probatoria dell’autovelox “opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’ opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. La produzione in giudizio del certificato di taratura costituisce prova del controllo periodico dell’ apparecchio e l’ esito regolare della taratura è prova della corretta funzionalità dello stesso, essendo, poi, onere dell’ opponente dedurre e provare circostanze specifiche da cui desumere l’ inidoneità in concreto dell’apparecchiatura” (Tribunale Benevento, sez. I, Sentenza n. 1960/2021 del 06/10/2021)

Il Comune di Torrecuso, con ricorso depositato in data 8 luglio 2020, appella la sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 1491/2019 che accoglieva l’opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. 6658/2018 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Torrecuso per violazione dell’art 142 comma 8 del Codice della Strada, per superamento del limite di velocità di 80Km/h consentita nel tratto della S.S. 372 Telesina al Km 54+200 direzione Caianello.

In data 24 ottobre 2018 veniva rilevata l’infrazione mediante apparecchiatura modello EnVES EVO MVD

Il comune appellante censura la sentenza di primo grado che accoglieva l’opposizione ritenendo fondato il motivo di opposizione con il quale da parte dell’opponente era stato eccepito che la velocità era stata rilevata tramite apparecchiatura EnVES EVO MVD di cui non era stato specificato quando e da quale Ente verificatore la taratura fosse in concreto avvenuta o ripetuta, così da avere certezza dell’effettivo funzionamento dell’apparecchio.

L’appello è fondato.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l’incostituzionalità del DLgs 285/1992 art 45, comma VI, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato, oppure no, sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cassazione civile n. 533 del 2018 e Cassazione civile n. 1661/2019).

La taratura dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità deve essere periodica, ciò posto il verbale di accertamento impugnato attesta che l’apparecchio fosse stato omologato e corredato da certificato di taratura e che il Comune di Torrecuso, già nel giudizio di I grado, depositava il certificato di taratura dell’apparecchiatura in concreto utilizzata.

Invece, il Giudice di Pace ha disatteso il certificato di taratura dell’apparecchio ritenendo, conseguentemente, la relativa prova carente.

La decisione è errata. In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l’efficacia probatoria dell’autovelox opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. n. 10212 del 2005).

Principio, questo, che ovviamente, per effetto dell’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, deve essere integrato con la previsione che l’apparecchiatura utilizzata sia omologata e sottoposta alle verifiche periodiche.

In presenza di un certificato di taratura, del quale non sia contestata la provenienza da soggetto abilitato all’adempimento, non è dato al Giudice di merito di spingere il proprio esame sino alla verifica delle modalità con le quali la stessa taratura è stata effettuata.

Pertanto, la produzione in giudizio del certificato di taratura costituisce prova del controllo periodico dell’apparecchio, e l’esito regolare della taratura è prova della corretta funzionalità dello stesso, essendo, poi, onere dell’opponente dedurre e provare circostanze specifiche da cui desumere l’inidoneità in concreto dell’apparecchiatura.

La condotta processuale dell’opponente deve ritenersi del tutto inidonea al fine, non avendo in prime cure dedotto circostanze specifiche in forza delle quali dubitare dell’efficacia della taratura documentata dell’apparecchio autovelox.

Il certificato di taratura è del 30.3.2018, ovvero precedente di 6 mesi rispetto alla contestazione della violazione del limite di velocità del 24 ottobre 2018 oggetto dell’opposizione innanzi al Giudice di Pace.

In conclusione il motivo di opposizione sollevato in prime cure dall’appellato era infondato, con conseguente rigetto dell’opposizione.

Avv. Emanuela Foligno

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