La Cassazione si è espressa in merito a equipe e responsabilità medica e all’importanza della condotta di ogni singolo membro durante un intervento

Una sentenza della Cassazione si è espressa in merito al rapporto tra equipe e responsabilità medica, evidenziando come – in caso di intervento cui prendono parte più chirurghi – la condotta del singolo membro sia quella che deve essere valutata ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità.
Secondo la sentenza del 31 maggio 2017, la numero 27314, quando si parla di equipe e responsabilità medica e si debba valutare la colpa – che ricade nel penale – di un medico, non si può prescindere dalla adeguata considerazione delle mansioni svolte in concreto dal medesimo.
Nel caso di specie esaminato dai giudici, un medico era stato sottoposto a procedimento penale e condannato per il reato previsto dall’art. 589 del codice penale, per aver causato la morte di un paziente a causa di una sutura errata di un’aorta lesionata, nel corso di un intervento chirurgico. A quel punto, il medico è stato punito sulla base della “responsabilità d’equipe”.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, però, la responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri.
Il rapporto tra equipe e responsabilità medica, infatti, non può assolutamente non tenere in considerazione l’azione del singolo.
Sempre in merito a lavoro di equipe e responsabilità medica si è espressa un’altra sentenza, la n.18780/2016, sostenendo che “occorre accertare se e a quali condizioni ciascuno dei componenti dell’equipe, oltre ad essere tenuto per la propria parte al rispetto delle regole di cautela e delle leges artis previste con riferimento alle sue specifiche mansioni, debba essere tenuto anche a farsi carico delle manchevolezze dell’altro componente dell’equipe o possa viceversa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui: accertamento che deve essere compiuto tenendo conto del principio secondo cui ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio”.
 
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