Errori negli allegati della PEC, il difetto di notifica è sanabile

0
difetto-di-notifica-pec-allegati

In tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione, qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati della PEC comporta la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione (Cass. civ., sez. lav., ord., 2 luglio 2024, n. 17969). Il difetto di notifica, quindi, è sanabile.

Il caso

Con la importante decisione a commento, la Cassazione statuisce che se la comunicazione telematica errata contiene un atto diverso da quello indicato nel messaggio PEC originale, come ad esempio l’omissione del ricorso di primo grado, ma questo è regolarmente depositato e consultabile nel fascicolo processuale, il difetto di notifica risulta sanabile anziché completamente inesistente.

La Corte d’appello di Venezia ha dichiarato improcedibile l’appello in ragione della notifica alle controparti, a mezzo PEC, non del ricorso in appello, bensì di copia del ricorso introduttivo di primo grado. La Corte territoriale, richiamato il precedente di legittimità, ordinanza n. 30044 del 2022, ha dichiarato inesistente la notifica.

Nello specifico, il ricorrente, dopo aver depositato il ricorso in appello e ottenuto la fissazione dell’udienza, aveva attivato la procedura di trasmissione degli atti tramite PEC per la notifica. Mittente e destinatario avevano ricevuto correttamente la notifica come confermato dalle ricevute di accettazione e consegna della PEC.

Tuttavia, a causa di un errore, alla PEC di notifica veniva allegata la sentenza di primo grado e non il ricorso in appello.

Ebbene, dal contenuto del messaggio della PEC trasmessa al difensore degli appellati risultavano indicati tutti i dati indispensabili a far comprendere la provenienza dell’atto dalla parte appellante, i nomi degli appellati e l’oggetto della notifica, ovvero “ricorso in appello per la riforma della sentenza del tribunale”. Gli appellati, basandosi su tali informazioni, avevano potuto visualizzare il ricorso nel fascicolo telematico depositato in cancelleria: avevano infatti presentato memoria di costituzione e svolto le loro difese nel merito, pur eccependo l’inesistenza della notifica dell’atto di impugnazione.

La costituzione in giudizio della controparte, come noto, ha rettificato il difetto di notifica, consentendo così la conoscenza dell’appello contro la sentenza di primo grado.

I chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiarito che anche se l’allegato era errato, il messaggio PEC era comunque idoneo a far conoscere ai destinatari l’esatto oggetto della notifica, pur non includendo il contenuto specifico.

Al riguardo, difatti, viene specificato che dichiarare “inesistente” un atto debba essere del tutto eccezionale e residuale. Proprio a tale scopo soccorre il principio generale di strumentalità delle forme processuali, che “impone di considerare le forme degli atti prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell’ambito del processo”.

In tal senso la Cassazione richiama la sentenza delle Sezioni Unite 14916/2016, secondo cui il vizio di inesistenza della notifica riveste, nell’ordinamento, carattere residuale, essendo configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto.

Deve, dunque, essere valorizzato il requisito di concreta conoscibilità dell’atto notificato. Atteso che il messaggio PEC in questione, se pure dotato di un allegato sbagliato (la sentenza di primo grado anziché il ricorso in appello) era comunque idoneo a far conoscere ai destinatari l’esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notifica, viene escluso che possa ravvisarsi un’ipotesi di “totale mancanza dell’atto”, da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, di inesistenza della notificazione, quale categoria estrema e residuale.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui