La questione trattata è di estrema importanza, trattandosi di stabilire se, ai fini della concessione del beneficio dell’esdebitazione, l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali sia giuridicamente equipollente alla riabilitazione prevista dall’art. 142, comma 1, n. 6, L. Fall. La Cassazione dà continuità al principio secondo cui, la ratio della norma è nel senso di concorrere a individuare le condizioni soggettive di meritevolezza per l’esdebitazione, facendo leva sulla condotta del fallito – anche pregressa – rispetto all’apertura del concorso (Corte di Cassazione, I civile, sentenza 2 febbraio 2025, n. 2461).
La vicenda
Il Tribunale di Bolzano ha respinto l’istanza di esdebitazione presentata ai sensi dell’art. 142 L. fall. dal socio accomandatario, dichiarato fallito con sentenza del medesimo tribunale. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, giudicava infondato il reclamo presentato dall’Alber avverso questa statuizione.
Ha ritenuto, in particolare, che il reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali commesso fosse strettamente collegato con l’esercizio dell’attività di impresa, avendola agevolata attraverso l’aumento della liquidità disponibile. Evidenziava che una simile condanna precludeva l’accesso all’esdebitazione, in assenza di una riabilitazione penale ai sensi dell’art. 178 cod. pen.
Il beneficio dell’esdebitazione
Il fallito propone ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 16 agosto 2019, prospettando due motivi di doglianza.
Questa sezione, con ordinanza interlocutoria 19832/2024, ha ritenuto che il ricorso ponesse una questione di diritto di particolare rilevanza, trattandosi di stabilire se, ai fini della concessione del beneficio dell’esdebitazione, l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali fosse giuridicamente equipollente alla riabilitazione prevista dall’art. 142, comma 1, n. 6, L. Fall., ed ha rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica.
Secondo il fallito, la Corte distrettuale non avrebbe considerato che, mentre nella riabilitazione l’estinzione della pena e degli effetti penali consegue al decorso dei tre anni, nell’affidamento in prova i medesimi effetti derivano dall’esito positivo, cosicché le due misure raggiungono gli stessi effetti e lo stesso risultato. Infine, i Giudici non avrebbero tenuto conto che il requisito del pagamento parziale era stato ampiamente raggiunto, oltre la soglia del 20% richiesta dal tribunale fallimentare.
La Corte di Cassazione respinge in toto le doglianze. L’art. 142, comma 1, n. 6, L. Fall. prevede che “il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione”.
Le condizioni soggettive di meritevolezza per l’esdebitazione
La Cassazione dà continuità al principio secondo cui, la ratio della norma è nel senso di concorrere a individuare le condizioni soggettive di meritevolezza per l’esdebitazione, facendo leva sulla condotta del fallito – anche pregressa – rispetto all’apertura del concorso.
In questa prospettiva, il termine “in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa” indica il livello di rilevanza della condanna per delitti “altri” onde reputarla in effetti ostativa; sicché il delitto deve esser stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma più esattamente in stretto collegamento finalistico o funzionale, con l’attività d’impresa, ovvero in legame di (fenomenica) presupposizione tra il reato e l’attività suddetta.
Il Tribunale di sorveglianza di Bolzano, all’esito dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ha dichiarato, con ordinanza in data 4 dicembre 2018, l’estinzione della pena comminata per il reato appena menzionato e di ogni altro effetto penale, ai sensi dell’art. 47, comma 12, L. 3547/1975.
Il panorama normativo all’interno del quale la questione deve essere esaminata, perciò, è quello precedente all’approvazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (che ha introdotto, con l’art. 1, comma 1, lett. i), l. 3/2019, l’attuale disposto dell’art. 179, comma 7, cod. pen., e ha aggiunto, con l’art. 1, comma 7, le parole “ad eccezione delle pene accessorie perpetue” in conclusione all’art. 47, comma 12, L. 354/1975). All’epoca, l’art. 47, comma 12, L. 354/1975 prevedeva che “l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale”.
La riabilitazione e l’affidamento in prova ai servizi sociali
In questo modo la riabilitazione e l’affidamento in prova ai servizi sociali sono stati equiparati onde affermare l’impossibilità di valutare la sentenza di condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato.
La giurisprudenza delle sezioni penali ha dato seguito a questi principi, ribadendo che l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale determinava l’automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste erano definite dall’art. 20 cod. pen. “effetti penali” della condanna e che l’art. 47, comma 12, l. 354/1975 collegava all’esito favorevole della prova l’estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di “ogni altro effetto penale” (Cass. 52551/2014; nello stesso senso Cass. 21106/2020).
Nel caso di cui si sta discutendo siamo in presenza di una disposizione normativa “chiusa” che compie un rinvio espresso e formale agli artt. 178 e 179 c.p. e queste caratteristiche della norma fallimentare impediscono di procedere ad una sua interpretazione nei termini estensivi prospettati dal ricorrente.
Avv. Emanuela Foligno