“La prestazione deve essere determinata senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo” (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 2 febbraio 2025, n. 2466).
La vicenda in esame vede come protagoniste l’Università di Bari e il Policlinico di Bari
Il Tribunale di Bari, all’esito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2126 del 2006, ha rigettato l’opposizione e ha condannato il Policlinico a manlevare la dirigente biologa C.M. dal pagamento delle somme dovute. Il decreto ingiuntivo imponeva il pagamento di 24.321,60 euro a titolo di indennità cd. piccola D.M. e di retribuzione di posizione variabile. C.M. era dipendente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e prestava servizio, in regime di convenzione, presso l’U.O. di Endocrinologia dell’Azienda ospedaliera universitaria consorziale Policlinico di Bari.
La Corte territoriale, per quanto qui rileva, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di manleva formulata dall’Università degli Studi Aldo Moro nei confronti dell’Azienda Policlinico di Bari, confermando nel resto la sentenza.
La sentenza di seconde cure – in sostanza – parte del Policlinico garante del diritto azionato dalla biologa (all’indennità di posizione variabile aggiuntiva nella composizione della indennità di perequazione) perché l’obbligazione, in sostanza, principale costituisce la premessa necessaria della garanzia invocata dal chiamante, nella specie, dall’Università – escludeva nell’an la sussistenza del diritto azionato da C.M.
Il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’Università,
La Corte territoriale confermava, invece, la pronunzia di primo grado nel rapporto processuale fra l’Università e la C., regolato, si ripete, in prime cure con il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’Università, con conseguente stabilizzazione degli effetti del decreto ingiuntivo concesso alla biologa, in quanto l’Università, avevano chiesto il rigetto dell’appello proposto dal Policlinico.
La sentenza qui impugnata evidenzia che non è applicabile il principio estensivo della riforma in appello enunziato da Cass. Sez. U., n. 24707/2015, successivamente ripreso da Cass. n. 21098/2017.
Al riguardo si legge nella pronunzia: a fronte di siffatta netta presa di distanza dell’Università dall’appello del Policlinico, anche nella parte in cui l’impugnazione del chiamato in garanzia investe e nega il diritto della biologa. Accertato, cioè, il totale dissenso del garantito dal gravame, viene considerato precluso l’effetto estensivo della parziale riforma, che le Sezioni Unite si sono spinte a configurare pure nel caso, di per sé neutro, della contumacia.
Il ricorso dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione articolato in due motivi l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
L’intervento della Corte di Cassazione afferma, in primis, che la sentenza di appello ha affermato che “l’indennità di perequazione spettante ai personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie riconosciuta dall’art. 1 della L. n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico nelle cliniche, e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo”.
È sulla scorta di detto principio, che la sentenza di appello ha negato il diritto della biologa al pagamento della parte variabile della retribuzione di posizione, per non avere allegato prova circa il diritto all’inserimento della remunerazione aggiuntiva di posizione variabile nel computo dell’indennità cd. D.M), in relazione alle mansioni ed incarichi effettivamente svolti.
L’accertamento del diritto all’indennità parte variabile della retribuzione
La censura proposta è, quindi, inammissibile, in quanto attraverso il richiamo ad una serie di delibere aziendali comunque non “localizzate” negli atti processuali e delle quali non è riportato nemmeno in stralcio il contenuto, rimarca che era stato riconosciuto espressamente a ciascun dirigente sanitario non medico universitario interessato – tra i quali la dott.ssa biologa in parola, la retribuzione di posizione variabile, e che da una serie di note aziendali emerge(rebbe) l’attribuzione per gli anni 1998, 1999 e 2000 alla stessa dell’incarico dirigenziale di grado 3.
A ciò si deve aggiungere, per completezza, che la prova da offrire per l’accertamento del diritto all’indennità parte variabile della retribuzione di posizione non è solo quella del conferimento dell’incarico, ma anche dell’effettivo svolgimento dello stesso.
Ne consegue che nel computo della stessa non va calcolata la retribuzione di risultato spettante per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo svolgimento degli stessi (cfr. Cass. n. 27755/2020, rv. 659956-01).
Avv. Emanuela Foligno






