Una pronuncia del Giudice di Pace di Torre Annunziata ha chiarito la possibilità di risarcimento del danno non patrimoniale a causa di un filmino della comunione male eseguito.

Il Giudice di Pace Torre Annunziata, con una pronuncia del 18 ottobre 2017, ha sancito che in caso di filmino male eseguito, e con dolo, per il fotografo “distratto” possono esserci conseguenze.

Nel caso di specie, una famiglia molto religiosa aveva deciso di immortalare con un video la prima comunione della loro figlioletta.

Per l’evento organizzato dalla parrocchia veniva offerto a pagamento il servizio di videoregistrazione. Pertanto, un operatore autorizzato avrebbe dovuto riprendere l’evento e soprattutto il momento dell’eucarestia.

Ma durante la comunione, il fotografo “distratto” non solo non ha ripreso il momento clou della funzione religiosa, ma anche espresso un commento poco felice per non essere riuscito a immortalare il momento della eucaristia.

Un comportamento che ha dimostrato estrema superficialità, senza che peraltro si prodigasse per rimediare alla mancanza.

Pertanto, i genitori non soddisfatti a causa del filmino male eseguito, hanno chiesto spiegazioni senza riceverne, e senza nemmeno ottenere delle scuse.

Così, in proprio e in nome e per conto della ragazzina, hanno citato in giudizio il fotogrago invocando l’inadempimento contrattuale, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Il Giudice ha accolto entrambe le domande. Così è stato condannato l’operatore a restituire il prezzo incassato per la prestazione, e a risarcire il danno non patrimoniale cagionato.

Come noto, c’è una adesione dichiarata alla dottrina che valorizza gli interessi non patrimoniali delle persone e sostiene che anche questi meritino tutela. È con la teorizzazione del danno esistenziale che trovano spazio gli interessi non solo patrimoniali delle persone, ma anche personali. Interessi la cui lesione si riflette sul vivere quotidiano, e che meritano tutela.

Nel caso di specie, la famiglia profondamente religiosa ha subito un danno notevole e che, quindi, merita considerazione per la valutazione di inadempimento contrattuale.

Questo perché alla base vi è la stipulazione di un contratto, prestazione d’opera per la realizzazione di un video.

Questo non comporta soltanto un regime probatorio di favore per il danneggiato, il quale può limitarsi ad allegare l’inadempimento (art. 1218 c.c.), ma anche la legittima pretesa di esatto adempimento da parte dell’obbligato.

A pesare nella decisione del giudice sono stati molteplici fattori.

In primis, il peso degli interessi coinvolti da parte del committente. Poi, l’inadempimento caratterizzato da dolo per il filmino male eseguito. Un fatto che ha aggravato lo stato d’animo dei genitori, contribuendo a far sì che il risarcimento assumesse anche una valenza punitiva per l’operatore.

Infine, il fatto molto negativo del non aver cambiato opinione neppure in corso in causa, nonostante gli inviti promossi dal giudice per raggiungere un accordo bonario.

Infatti, il fotografo autore del filmino male eseguito ha sempre negato quasi l’evidenza, al punto da scaricare la responsabilità sulla parrocchia, citata in causa quale terzo chiamato.

Il giudice non ha preso in considerazione i risvolti esistenziali del comportamento dell’operatore. Non si nega che la mancanza del filmino ricordo possa avere un peso, ma non al punto da ripercuotersi sulla vita futura, sulla serenità dell’esistenza, sulle occasioni perdute.

È stata, invece, la sofferenza patita a meritare un risarcimento.

Alla luce di tali evidenze, il dolo dell’operatore ha contribuito anche per quanto concerne il quantum debeatur, ritenuto congruo e liquidato in via equitativa nella somma di € 1.500,00 euro per i genitori in proprio. Oltre a € 1.500,00 per i genitori in qualità di rappresentanti della ragazzina.

Infine, il giudice ha deciso la restituzione del prezzo pagati di € 70,00 euro quale effetto della risoluzione contrattuale.

 

 

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