La Cassazione ha accolto il ricorso di un padre avverso la sentenza dei giudici dell’appello che avevano vietato, senza idonea motivazione, la frequentazione infrasettimanale con la sua figlia minore

Per garantire il superiore interesse del minore non è sufficiente che le autorità giudiziarie prevedano la possibilità per il bambino di incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l’insieme delle misure preparatorie che in concreto permettono di raggiungere questo risultato, quali la frequentazione assidua tra genitore e figlio”.

La vicenda

A seguito della separazione giudiziale tra due coniugi, il Tribunale di primo grado affidava la figlia minore, ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, stabilendo che il padre potesse vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo con l’ex coniuge, a fine settimana, ossia ogni quindici giorni, e prevendendo un assegno di mantenimento a carico di quest’ultimo in favore della figlia di 600 euro.
In secondo grado, la corte d’appello confermava le modalità di visita del genitore e riduceva l’importo del predetto assegno di mantenimento ad euro 450.
Ma la vicenda giungeva in Cassazione, su ricorso del padre, il quale si doleva del fatto che il provvedimento impugnato non prevedesse tempi di permanenza infrasettimanali tra lui e la figlia, e quindi di frequentazione con la minore in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario, sì da consentire, nell’ottica di una congrua assiduità dei rapporti, anche l’esercizio della comune responsabilità genitoriale.
La tenera età della figlia, nata nel 2014 non sarebbe stata, poi, di ostacolo all’incremento del tempo di frequentazione tra padre e figlia; al riguardo, da tempo, la giurisprudenza ha riconosciuto che certamente il tempo di permanenza tra genitore e figlio influisce sull’instaurarsi di un solido legame tra i due.
La Corte d’appello aveva inoltre, omesso di motivare sulla presunta inidoneità genitoriale del ricorrente tale da giustificare i ristretti tempi di visita con la minore.

Il principio di bigenitorialità secondo la giurisprudenza

E’ principio ormai noto che nell’interesse superiore del minore deve sempre essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione.
L’orientamento è confortato anche dalla giurisprudenza di fonte convenzionale, laddove la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare (di cui all’art. 8 CEDU) e, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento, ha evidenziato la necessità di un più rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, tali intendendo quelle apportare dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare.

Le restrizioni supplementari

Le “restrizioni supplementari” comportano, invero, il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore.
«Per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare»: è quanto ha ribadito dalla Corte Edu, in una recente pronuncia del 2015; con l’ulteriore precisazione che per garantire effettività della vita familiare o privata nei termini di cui all’art. 8 CEDU non è sufficiente che gli Stati membri prevedano la possibilità per il bambino di incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l’insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato.
In tale ordine di misure, vi è la preliminare esigenza di ravvicinare il genitore al figlio, perché il trascorre del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Core Edu Lombardo c/ Italia).
Ebbene, in siffatto contesto interpretativo, i giudici della Cassazione non hanno potuto evitare di censurare la sentenza impugnata, dal momento che con motivazione del tutto assente e solo alla luce della esistente conflittualità tra i due coniugi, aveva escluso una frequentazione infrasettimanale con il padre; in tal modo, violando il principio della bigenitorialità, nei termini anzidetti.
Il ricorso per tali motivi, è stato accolto con rinvio alla corte d’appello per un nuovo esame della fattispecie.

La redazione giuridica

 
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