Quando insorge questione dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. occorre verificare nel concreto se l’attività di controllo da parte del custode della strada fosse oggettivamente possibile
“Allorquando insorge questione dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c., occorre verificare nel concreto se l’attività di controllo era oggettivamente possibile. Ora, se l’attività di controllo è oggettivamente impossibile, manca la custodia quale elemento costitutivo dell’art. 2051 c.c.. Di conseguenza, nel caso specifico di danno causato dal demanio stradale, l’obbligo di custodia dell’Ente Pubblico non può comportare l’obbligo giuridico di eliminare qualsiasi irregolarità del sedime stradale”. In tali termini si è espresso il Tribunale di Torino (sez. IV, sentenza n. 3906 del 10 novembre 2020) in tema di responsabilità del custode della strada.
Conducente e proprietario di uno scooter citano a giudizio il Comune di Torino onde vederlo condannato al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro provocato da una buca sul fondo stradale che faceva cadere il motociclo che urtava poi contro un’automobile.
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale che raccoglieva testimonianze e materiale fotografico.
Il Tribunale non ritiene fondate le domande avanzate.
In particolare, emerge dal Verbale di Polizia Municipale che la strada è costituita da una carreggiata a doppio senso, strada pavimentata in asfalto non drenante, con segnaletica verticale e orizzontale, in condizioni buone e che all’intervento degli Agenti il fondo della strada risultava asciutto.
Dal materiale fotografico prodotto si evince in modo chiaro che la strada al momento dell’evento si presentava in buone condizioni, priva di buche e di insidie.
Ciò, inoltre, è confermato dalla relazione di servizio redatta dalla Città di Torino, Circoscrizione 8, Direzione Infrastrutture e Mobilità Servizio Suolo e Parcheggi, ove testualmente viene accertato e rilevato che nel luogo del sinistro non erano presenti buche o irregolarità nel fondo stradale.
Quando insorge questione dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. occorre verificare nel concreto – specifica il Tribunale -, se l’attività di controllo del custode della strada era oggettivamente possibile.
Se l’attività di controllo è oggettivamente impossibile, manca la custodia quale elemento costitutivo dell’art. 2051 c.c.
Ne deriva che l’obbligo di custodia dell’Ente Pubblico non può comportare l’obbligo giuridico di eliminare qualsiasi irregolarità del sedime stradale.
Inoltre, il sinistro si è verificato in condizione di piena visibilità tale per cui il conducente dello scooter, adottando un comportamento ordinariamente cauto e diligente, ben avrebbe potuto evitare la situazione di pericolo, che comunque è costituita da una buca di pochissimi centimetri.
Come statuito da orientamento giurisprudenziale consolidato, la concreta possibilità di percepire o prevedere una anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della pubblica amministrazione per difetto di manutenzione della strada.
Conseguentemente, ove l’evento dannoso si sia verificato per negligenza o disattenzione dell’utente della pubblica via, l’evento deve riferirsi esclusivamente al fatto e colpa dell’utente medesimo.
Ad ogni modo, il danneggiato non ha assolto al proprio onere probatorio ed è da escludersi la non visibilità di insidie o trabocchetti, anche alla luce della non pericolosità della piccolissima buca.
Lo stato di fatto dei luoghi appariva perfettamente visibile e incombeva all’utente della strada l’adozione delle normali cautele che avrebbero consentito di superare ogni eventuale situazione di pericolo.
Conseguentemente, la presunzione di responsabilità non opera quando la pericolosità della cosa in custodia è chiaramente individuabile con l’ordinaria diligenza.
Per tali ragioni, il Tribunale rigetta la domanda del motociclista e lo condanna al pagamento delle spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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