In materia di responsabilità sanitaria la colpa lieve per imperizia esecutiva individuata secondo le linee guida circoscrive l’area di non punibilità

“In caso di errore medico derivante dalla fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso di specie, l’esercente la professione sanitaria risponde per morte o lesioni personali derivanti da attività medico chirurgica se l’evento si è verificato per colpa grave, tenuto conto del rischio da gestire e delle specifiche difficoltà dell’attività da compiere”.  In tali termini si è espressa la sezione penale della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. IV pen., sentenza n. 412 del 8 gennaio 2019), nella interessante decisione qui a commento, in materia di colpa lieve, proveniente da impugnativa avverso sentenza della Corte d’Appello di Salerno.

La Corte d’Appello di Salerno confermava la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei riguardi di tre medici accusati di omicidio colposo di un paziente sottopostosi ad intervento chirurgico.

Il Giudice di prime cure, sulla scorta della CTU chiesta dal Pubblico Ministero, riteneva raggiunta la prova della responsabilità colposa dei tre medici per aver omesso di eseguire una rapida e corretta tracheotomia per liberare il paziente dalla condizione di asfissia provocata da spasmi glottidei (quale possibile conseguenza di interventi chirurgici di lunga durata con prolungata apertura della bocca in anestesia totale).

La Corte d’Appello, dinanzi alla richiesta di rinnovazione dibattimentale con riguardo all’espletamento di ulteriore CTU volta ad accertare la causa di morte del paziente, opponeva diniego, osservando che l’istruttoria già espletata doveva ritenersi già completa tanto da non richiedere ulteriori accertamenti.

Gli imputati ricorrono in Cassazione lamentando la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in ragione del carattere di decisività probatoria della nuova CTU richiesta.

In particolare gli imputati eccepiscono le antitetiche conclusioni dei CTU della difesa secondo i quali “la morte del paziente sarebbe avvenuta per complicanza cardiaca e non per asfissia”, rispetto alle conclusioni avanzate dai CTU dell’accusa.

Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, la ricostruzione probatoria sarebbe sfornita delle linee guida elaborate dal Ministero della Salute necessarie per valutare l’entità della colpa dei Medici nello svolgimento dell’attività sanitaria.

Gli Ermellini considerano le doglianze fondate ed evidenziano che l’Ordinanza di rigetto del Giudice di merito di ulteriore CTU integrativa contiene “motivazione apodittiche”.

L’integrazione alla CTU è stata chiesta poiché non risultavano allegate ed esaminate le raccomandazioni delle linee guida fornite dal Ministero della Salute.

Secondo consolidata giurisprudenza, “in caso di errore medico derivante dalla fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso di specie, l’esercente la professione sanitaria risponde per morte o lesioni personali derivanti da attività medico chirurgica se l’evento si è verificato per colpa grave, tenuto conto del rischio da gestire e delle specifiche difficoltà dell’attività da compiere”.

Ciò posto, l’istruttoria dibattimentale – specifica la Corte -, non può mai risultare priva delle linee guida ministeriali alle quali la condotta del medico dovrebbe conformarsi, soprattutto alla luce della novella legislativa intervenuta con l’art. 5, della L. n. 24/2017, che disciplina specificamente le modalità di esercizio della professione sanitaria.

La Suprema Corte annulla la sentenza impugnata agli effetti penali, senza rinvio per prescrizione, annulla il medesimo provvedimento agli effetti civili e rinvia al Giudice d’Appello.

Avv. Emanuela Foligno

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