Nell’accertamento della responsabilità sanitaria l’incompletezza della cartella clinica non conduce automaticamente all’adempimento dell’onere probatorio del danneggiato

La vicenda approda in Cassazione (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 29498 del 14 novembre 2019), dalla Corte d’Appello di Venezia. Il Giudice di primo grado accoglieva le domande dei congiunti del deceduto e riconosceva la responsabilità della Struttura sanitaria.

In secondo grado, la Corte d’Appello di Venezia, ribaltava la decisione di prime cure rigettando la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’ASL e della Struttura sanitaria.

I familiari lamentano, sostanzialmente, l’incompletezza della cartella clinica e l’errato accertamento del nesso di causa.

La Suprema Corte rigetta il ricorso. Gli Ermellini, ben riconoscendo che la cartella clinica del paziente possiede rilevanza ai fini della ricostruzione delle vicende sanitarie del paziente e ai fini dell’accertamento di responsabilità dei sanitari o della struttura, evidenziano che tale documento non può essere considerato dirimente.

Difatti, tale rilevanza non conduce automaticamente all’adempimento dell’onere probatorio da parte di chi adduce essere danneggiato in quanto l’incompletezza della cartella incide soltanto se va ad innestarsi in un contesto specifico che è proprio la fonte della sua rilevanza.

Come già statuito (Cass., Sez. III civ., 08.11.2016 n. 22639 e Cass., Sez. III, ordinanza 23.3.2018 n. 7250), l’incompletezza della cartella clinica genera un “nesso eziologico presunto” a sfavore del sanitario convenuto, qualora la condotta dello stesso fosse astrattamente idonea a cagionare il danno.

Non è sufficiente una qualsiasi incompletezza della documentazione medica per generare la presunzione di responsabilità, ma è necessario che:

  • il medico, comunque, abbia posto in essere una condotta (o una omissione) astrattamente idonea a causare il danno;
  • l’incompletezza della cartella impedisca l’accertamento del nesso di causa tra quella specifica condotta (od omissione) del medico ed il danno subito dal paziente.

Ne consegue che la condotta del sanitario, in termini di astratta idoneità alla causazione dell’evento, è il primo elemento che il Giudice deve vagliare, poiché, se al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale.

In tale ottica, la eventuale incompletezza della cartella clinica subentra in un secondo momento, e solo nei termini in cui concretamente possa impedire in concreto la ricostruzione della connessione eziologica fra condotta sanitaria commissiva od omissiva ed evento.

Svolta tale panoramica giurisprudenziale, la Corte rileva che il motivo sollevato non è comunque pertinente con il thema decidendum conformato dai ricorrenti con le loro azioni risarcitorie, fondate invece sull’asserita inadeguatezza del trattamento infermieristico che avrebbe condotto il familiare ad una condizione di allettamento, risultata poi fatale.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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