La liquidazione al danneggiato di una somma per i pregiudizi dinamico relazionali che sono estranei alla determinazione medico-legale

In caso di fatto illecito, qualora siano sussistenti pregiudizi che incidono su interessi costituzionalmente tutelati, la conseguente valutazione e quantificazione esula dalle determinazioni medico-legali e viene svolta dal Giudice.

E’ principio noto e consolidato in tema di risarcimento di danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, che il Giudice, dopo avere accertato la situazione soggettiva costituzionalmente tutelabile, deve rigorosamente valutare l’aspetto modificativo peggiorativo sulla vita quotidiana che ha subito il danneggiato.

Oggetto del danno risarcibile è, dunque, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, la quale può connotarsi in concreto con due aspetti essenziali e costituenti danni diversi autonomamente risarcibili.

Tali sono i principi oggetto di Cassazione nella sentenza n.19151/2018 che indica in modo magistrale i criteri di attribuzione al danneggiato del ristoro  per i pregiudizi estranei alla determinazione medico-legale.

Costituisce duplicazione risarcitoria, pertanto, la congiunta attribuzione del danno “biologico” e di quello “dinamico-relazionale”, poiché con quest’ultimo si individuano esclusivamente i pregiudizi di cui è espressione il grado percentuale di invalidità permanente.

In senso contrario, afferma la S.C., non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base prettamente medica ed estranei alla determinazione del grado di percentuale di invalidità permanente.

Gli Ermellini hanno ulteriormente affermato che ricompresi nel danno biologico:

  • ci sono conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che vengono a scontrarsi con quella invalidità;
  • ci sono poi conseguenze, non comuni e classificabili come superiori e maggiori rispetto all’id plerumque accidit, che, necessariamente, vanno considerate come circostanze peculiari del singolo caso concreto.

Entrambe costituiscono il danno non patrimoniale, ma ciò che le distingue è la diversa intensità della prova.

Per le prime, è sufficiente la semplice dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità, mentre per le seconde è necessaria la prova effettiva e concreta del maggior pregiudizio sofferto.

Inoltre, viene specificato, la personalizzazione del danno non patrimoniale integra un fatto costitutivo della pretesa e deve essere specificamente provata dal danneggiato.

In definitiva, non vi sono automatismi risarcitori standardizzati e non integra duplicazione quanto liquidato in voce separata a titolo di pregiudizi che non hanno formato base medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente.

Avv. Emanuela Foligno

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