Il principio di vicinanza della prova

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La vicenda trae origine da una contestata corretta erogazione di gas naturale che tuttavia entrambi i Giudici di merito rigettano. Ciò che è interessante, tuttavia, riguarda la disamina del principio generale della vicinanza della prova.

I fatti

Il fornitore di gas ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente che propone opposizione lamentando inadempimento contrattuale del fornitore per violazione degli obblighi in materia di conguagli e periodicità delle fatturazioni e/o per la mancata buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c.

Con sentenza n. 1520/2018 il Tribunale di Bari rigetta la domanda del cliente ritenendola infondata, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite. Anche la Corte di appello di Bari rigetta il gravame e la questione arriva in Cassazione.

La ditta cliente della fornitura di gas lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto provato il credito prospettato da Eni sulla scorta di una fattura, nonché su tre fotogrammi prodotti in copia dall’opposta solo nel corso del giudizio di primo grado. A detta della ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere sufficiente, ai fini della prova che i consumi registrati dal contatore ritratto nei fotogrammi con la sigla G65 fossero praticamente identici a quelli riportati, alla data del 20 gennaio 2011, sulla fattura il cui contatore risultava individuato con la sigla CV_GS, ritenendo – erroneamente – che, nonostante la sigla diversa e, quindi, tipologia diversa, il contatore ritratto nei predetti fotogrammi fosse lo stesso che registrò i consumi addebitati con la fattura oggetto del ricorso monitorio.

Deduce inoltre la ricorrente che, in tema di riparto dell’onere probatorio, l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore non si può risolvere in un privilegio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l’utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta.

Lamenta, infine, che la decisione impugnata è stata assunta in violazione dell’art. 2697 c.c., essendosi la stessa risolta in una sostanziale inversione dell’onere probatorio imposto al creditore di prestazioni rese a titolo di somministrazione, avendo il Giudice a quo accolto la pretesa creditoria del somministrante senza verificare l’avvenuta dimostrazione, da parte dello stesso, del regolare funzionamento del contatore dell’impianto di erogazione del gas, a fronte della corrispondente contestazione del fruitore rivolta a negare l’esattezza del computo estimativo posto a fondamento del credito azionato in giudizio.

La decisione resa si porrebbe, sempre secondo la tesi del ricorrente, in contrasto con il principio secondo cui il sistema di lettura a contatore ha valore di una presunzione semplice di veridicità che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova, e, trattandosi di servizio pubblico essenziale (ex Corte Cost. n. 546 del 1994 e Corte Cost. n. 1104 del 1998) soggetto al regime contrattuale di diritto comune, ad esso debbono applicarsi anche le regole di adempimento della prestazione secondo buona fede.

Tutte le censure sono fondate (Corte di Cassazione, III civile, 24 settembre 2024, n. 25534)

In tema di somministrazione di energia elettrica (e ciò vale anche per la somministrazione di gas naturale), la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984).

La giurisprudenza ha anche precisato che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell’adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.

Tali principi sono pacifici ma la Corte di appello li ha disattesi.

Infatti, i Giudici di appello hanno affermato “da parte dell’opponente non risulta richiesta alcuna verifica del contatore, o contestazione di un suo malfunzionamento”. Al riguardo, la sigla relativa alla tipologia del contatore indicata sulla fattura azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo (CV-GS) è diversa da quella visibile sui tre fotogrammi prodotti dall’opposta (G 65). Tuttavia, tale diversità non dimostra che dopo la rilevazione dei consumi tramite i tre fotogrammi – l’ultimo dei quali risalente al 20 gennaio 2011 – l’Eni abbia sostituito il contatore.
Questo perché i consumi registrati dal contatore ritratto nei tre fotogrammi con la sigla G 65 sono praticamente identici a quelli riportati alla data del 20 gennaio 2011 sulla fattura in cui il contatore risulta individuato con la sigla CV-GS: il che sta a significare che nonostante la sigla diversa il contatore ritratto nei fotogrammi era lo stesso che registrò i consumi addebitati con la fattura oggetto del ricorso monitorio. Ciò è dimostrato dalla identità del numero del contatore ritratto nei fotogrammi e di quello indicato nella fattura azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.

La Corte di appello non ha spiegato le ragioni per cui non abbia considerato le accertate e segnalate difformità e distonie quali indizi di una prova presuntiva contraria, parimenti non ha congruamente spiegato le ragioni che l’hanno condotta alla (errata) conclusione per cui il contatore indicato nella fattura, pur se di tipologia diversa e contraddistinto da sigla differente da quelli ritratti nei fotogrammi de quibus e depositati dalla somministrante, sia effettivamente proprio quello che ha registrato i consumi dei quali la medesima ha nella specie richiesto il pagamento.

La causa viene rinviata alla Corte di Bari per nuovo esame.

Avv. Emanuela Foligno

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