Nella decisione viene trattata la questione di mancanza di copertura assicurativa obbligatoria dei dipendenti statali, con la conseguenza che ai sensi della polizza privata la docente infortunata non avrebbe potuto essere qualificata come soggetto terzo, e dunque non risarcita (Cassazione Civile, sez. lav., 19/03/2024, n.7288).
La vicenda
La docente si rivolge al Tribunale di Firenze per sentire dichiarare la responsabilità del MIUR, quale datore di lavoro, nella produzione dell‘infortunio avvenuto il 13 agosto 2007 presso l’Istituto comprensivo Scarperia San Piero a Sieve. La danneggiata chiede il risarcimento del c.d. danno differenziale, oltre al rimborso delle spese mediche e di quelle sostenute per le opere realizzate nella sua abitazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il MIUR si costituisce in giudizio chiamando in causa la sua compagnia assicuratrice Generali Italia.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 522/2017, ha accolto la domanda della ricorrente in ordine al risarcimento del danno differenziale e rigettato la domanda di manleva proposta contro Generali Italia Spa. Il MIUR ha proposto appello che la Corte di Firenze ha rigettato.
Il MIUR propone ricorso per Cassazione, che viene rigettato. Contesta, in sintesi, la ritenuta non operante garanzia assicurativa invocata nei confronti di Generali Italia; la violazione degli artt. 10 ed 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, dell’art. 127, comma 2, d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell’art. 1, comma 3, D.M. del 10 ottobre 1985 perché la Corte d’Appello di Firenze non avrebbe tenuto conto che i dipendenti statali non sarebbero stati soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro INAIL, con la conseguenza che, ai sensi del contratto stipulato con Generali Italia Spa, l’insegnante infortunata non avrebbe potuto essere qualificata come soggetto terzo.
La motivazioni della Cassazione
Innanzitutto, la Cassazione evidenzia che non risponde al vero l’affermazione che la docente infortunata non fosse soggetta all’assicurazione obbligatoria INAIL. Infatti, il Tribunale di Firenze si era pronunciato in ordine all’operatività del contratto di assicurazione concluso con Generali Italia Spa, escludendo che fosse applicabile nella specie, atteso che l’infortunata era “soggetta all’assicurazione INAIL”.
Si era trattato di un accertamento dovuto, siccome attinente alla verifica di un elemento costitutivo della pretesa del MIUR di essere garantito da Generali Italia. Detto accertamento, però, consentiva al medesimo MIUR, soccombente sul punto in primo grado, di proporre appello contro questa affermazione, sostenendo in maniera esplicita che, alla luce della vigente normativa, la sua dipendente non era “soggetta all’assicurazione INAIL”.
Come evidenziato dalla Corte d’Appello di Firenze, una delle clausole del contratto di assicurazione “privato” (ovverosia quello con Generali Italia), prevede che sia qualificabile come terzo e, quindi, sia coperto da tale assicurazione il “personale docente e non docente della scuola – non soggetto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro – qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in occasione di lavoro o di servizio”.
Oggetto del contendere è, in definitiva, se la docente infortunata possa essere qualificata come terzo, ai sensi del contratto di polizza infortunio privata, e, dunque, se quest’ultimo regoli o meno la vicenda in esame.
La copertura assicurativa per i docenti
Ebbene, l’art. 127, u.c., del d.P.R. n. 1124 del 1965 prescrive che “Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto”.
Il decreto attuativo successivo dispone, all’art. 1, che i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del Testo Unico approvato con d.P.R. n. 1124 del 1965.
La caratteristica della posizione dei dipendenti statali in esame è che il loro rapporto assicurativo non è trilatero, come avviene per gli altri lavoratori, venendo coinvolti il datore di lavoro, il dipendente e l’assicurazione, ma bilaterale, in quanto nello Stato sono riunite le posizioni sia del datore di lavoro sia dell’assicurazione. Lo Stato affida, però, all’INAIL il compito di assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del menzionato Testo Unico.
La valutazione dell’indennizzabilità dei casi rientra nella competenza dell’INAIL
Ciò significa che la valutazione dell’indennizzabilità dei casi rientra nella specifica ed esclusiva competenza dell’INAIL. Ulteriore peculiarità è rappresentata dal fatto che lo Stato attua la tutela dei propri dipendenti non anticipando il premio assicurativo, ma rimborsando all’INAIL le spese conseguenti alla tutela attuata nei casi di infortunio o malattia professionale.
Detto in altri termini, da un lato il dipendente statale (come la docente in parola) non è parte di un rapporto assicurativo con l’INAIL e, dall’altro, la speciale forma di gestione per conto dello Stato è un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il ricorso viene rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
“La speciale forma di gestione per conto dello Stato disciplinata dal decreto del Ministero del tesoro del 10 ottobre 1985 è un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nella quale l’assicuratore non è l’INAIL, ma lo Stato. Ne consegue che il contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi concluso da un istituto scolastico con un assicuratore privato, nel quale sia prevista l’operatività della relativa copertura assicurativa anche per il personale docente e non docente della scuola non soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ove detto personale sia rimasto vittima di infortuni in occasione di lavoro o di servizio, non è applicabile ai dipendenti statali la cui tutela contro tali infortuni avviene per mezzo della summenzionata gestione per conto dello Stato attuata presso l’INAIL”.
Avv. Emanuela Foligno