Imbarcazione difettosa e leasing, l’utilizzatore può agire contro il fornitore

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Una imbarcazione difettosa, acquistata in leasing da un produttore olandese e concessa in locazione agli utilizzatori, si è rivelata non conforme alle norme di sicurezza CE. La Corte di Cassazione chiarisce che, anche se il bene è stato acquisito tramite leasing, gli utilizzatori possono agire direttamente contro il fornitore per far valere i vizi della barca, a prescindere dal contratto con il finanziatore (Cassazione civile, sez. III, 10/10/2024, n.26487).

La vicenda

La vicenda tratta dell’acquistato in leasing di una imbarcazione da un produttore olandese, in particolare, l’acquisto è stato effettuato dalla società INTESA SANPAOLO Spa, che ha concesso poi in locazione l’imbarcazione agli attori, utilizzatori del bene.

Sin da subito, gli utilizzatori si accorgevano che l’imbarcazione non solo era totalmente inidonea all’uso, ma che era stata altresì realizzata in violazione delle norme CE imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione: non aveva regolari saldature del fasciame della chiglia, e l’apparato motori era fuori norma, così come i documenti rappresentativi.

Gli utilizzatori hanno pertanto interessato l’autorità portuale di Pescara, che ha certificato la non conformità dell’imbarcazione difettosa, posta sotto sequestro fino a quando la relativa utilizzazione non è stata inibita in via definitiva, stante il pericolo di naufragio per i difetti costruttivi e le irregolarità di cui era affetta. Il procedimento penale a carico dei costruttori olandesi e dell’importatore italiano si è concluso con l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

L’imbarcazione difettosa è rimasta quindi in porto, a spese degli “utilizzatori”, senza possibilità per i medesimi di utilizzarla.

Il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del costruttore olandese, rigettando la domanda nei confronti del finanziatore, accogliendo la domanda da quest’ultimo in via riconvenzionale proposta di pagamento in suo favore dei restanti canoni di leasing. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Ancona.

Il ricorso in Cassazione

Gli utilizzatori pongono la questione al vaglio della Corte di Cassazione e si dolgono che la Corte di appello non abbia considerato che la barca è risultata essere stata costruita in violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione, al punto da prospettare il pericolo di naufragio, integrante ipotesi di reato secondo il codice penale e secondo il codice della navigazione.

Sempre secondo gli utilizzatori, i Giudici del gravame disponevano degli elementi sufficienti – in quanto allegati dai ricorrenti- per poter intendere la finalità delle norme contemplanti i requisiti costruttivi di una imbarcazione, e per potere correttamente intenderle come poste a tutela dell’intere generale alla sicurezza della navigazione. Le norme che impongono che il bene abbia determinate caratteristiche, anche a prescindere dal fatto che siano o meno pattuite, sono norme sulla validità dell’oggetto, sulla relativa liceità o possibilità giuridica, disciplinanti non già la condotta delle parti (vendere esattamente ciò che ci si è impegnati a vendere), bensì la qualità dell’oggetto in astratto.

Tutte le censure sono corrette

La Corte di merito ha negato che le vicende del contratto di vendita possano nella specie ripercuotersi su quello di finanziamento. Ha al riguardo argomentato, da un lato, dal rilievo che non essendo gli odierni ricorrenti parti del contratto di vendita non avevano invero diritti o azioni verso il compratore; per altro verso, dal rilievo che l’imbarcazione è stata nella specie acquistata dalla società di leasing, parti del contratto di vendita essendo pertanto due “professionisti”, e non già un “professionista” e un “consumatore”, con conseguente inapplicabilità della disciplina di tutela di quest’ultimo posta dal Codice del consumo. Ha ulteriormente escluso che gli utilizzatori possano considerarsi come consumatori, giacché nel contratto essi si sono definiti quali “armatori”.

I ricorrenti, correttamente, si dolgono non essere stato considerato che i due contratti sono collegati, e che la disciplina del Codice del consumo è diversa da quella sulle clausole onerose posta all’articolo 1341 c.c.

Innanzitutto la qualifica di “armatore” non può di per sé essere intesa nel senso che trattisi sempre e comunque di soggetto “non consumatore”: secondo il codice della navigazione (art. 265) armatore è chi ha l’esercizio della nave, e tale può essere invero il proprietario di una flotta mercantile ma anche il mero diportista.

Imbarcazione difettosa e leasing finanziario

Il fatto che il bene sia stato acquistato dal finanziatore non impedisce che la nozione di “consumatore” rilevi in ragione del collegamento sussistente tra la compravendita della nave e il contratto di relativa concessione in leasing, nonché tra la compravendita e il finanziamento.

“Il leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale ma realizza un’ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, dalla società di leasing concluso allo scopo -noto al fornitore- di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l’interesse che l’operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parziale- dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto” (Cass. 17145/2006).

Questo significa che l’utilizzatore può agire direttamente per far valere i vizi della fornitura. Sono dunque due situazioni differenti che i Giudici di merito hanno sovrapposto: l’una presuppone un’azione dell’utilizzatore per un diritto proprio verso il fornitore, possibile anche se il fornitore non è controparte dell’utilizzatore, per via del collegamento tra i due contratti; l’altra è invece l’azione che l’utilizzatore intende proporre per far valere interessi del fornitore, sulla base del singolo contratto di compravendita, di cui non è parte.

Ciò detto, siccome il collegamento negoziale comporta che le vicende di un contratto si ripercuotono sull’altro, la nullità della vendita sancita si ripercuote invero sul contratto di finanziamento, la cui declaratoria non può essere impedita dalla c.d. clausola di esonero.

Redazione

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