La Cassazione si è espressa sul caso in cui un immobile lasciato prima della scadenza comporti sanzioni per il conduttore che agisce senza preavviso

Cosa rischia il conduttore in caso di immobile lasciato prima della scadenza? Ci sono delle sanzioni se si agisce senza preavviso?
Secondo la Cassazione, che in merito si è espressa con l’ordinanza n. 13092 del 24 maggio 2017, sembrerebbe proprio di sì.
Per un immobile lasciato prima della scadenza il conduttore deve pagare, in ogni caso, per il mancato preavviso.

I giudici, infatti, hanno precisato che, anche in caso di immobile lasciato prima della scadenza per “gravi motivi”, il conduttore è tenuto a pagare i canoni di locazione fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso.

E questo indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell’immobile.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, la locatrice di un immobile aveva comunicato ai locatori la disdetta dal contratto di locazione. Questo scadeva il 30 giugno del 2012.
I conduttori, a loro volta, avevano comunicato alla locatrice di voler rilasciare anticipatamente l’immobile, facendo a meno di pagare ulteriori canoni di locazione.
A quel punto, i locatari dell’immobile avevano deciso di rivolgersi al Tribunale. I giudici hanno quindi ritenuto che la comunicazione di rilascio anticipato da parte dei conduttori rappresentasse “una manifestazione di recesso per gravi motivi”.
Sono stati comunque condannati al pagamento dei canoni per il mancato preavviso di recesso.
La sentenza era stata confermata anche dalla Corte d’appello, con la conseguenza che i conduttori, ritenendo di non dover pagare il preavviso, si erano rivolti alla Corte di Cassazione per richiedere l’annullamento.
I giudici hanno però ritenuto il ricorso infondato, non dando ragione ai locatari.

Per la Cassazione, infatti, quando il locatore comunica la volontà di non rinnovare il contratto, il conduttore non può sottrarsi al pagamento dei canoni di locazione dovuti fino alla scadenza.

Un’eccezione in tal senso è data dalla possibilità per lo stesso, se vi sono i presupposti, di esercitare il recesso per “gravi motivi”.
Fermo restando però l’obbligo di pagare i canoni “fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso, indipendentemente dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell’immobile”.
Così si era espressa la sentenza n. 25136 del 2006, confermata dalla più recente sentenza n. 12157 del 2016.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, la condanna della Corte d’appello nei confronti dei conduttori per il mancato preavviso era corretta.
Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dai conduttori, confermando integralmente la sentenza di secondo grado e condannando i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.
 
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