Immobili abusivi, il diritto alla casa non ferma la demolizione

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Nel caso di immobili abusivi, il diritto alla casa non può impedire l’esecuzione dell’ordine di demolizione. La Cassazione chiarisce che la tutela dell’abitazione non prevale quando l’occupazione dell’edificio avviene nella consapevolezza della sua abusività e dopo l’accertamento giudiziario dell’illecito (Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 26 febbraio 2026, n. 7632).

Il caso: il diritto alla casa come scudo contro la ruspa

Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di revoca di un ordine di demolizione relativo a tre immobili abusivi. I condannati eccepivano che uno di questi edifici era l’unica casa della figlia e dei nipoti minorenni, invocando la violazione del principio di proporzionalità (art. 8 CEDU) e il diritto fondamentale all’alloggio. La Cassazione, confermando il rigetto, ha delineato i confini rigorosi entro cui può operare la tutela del domicilio.

Il principio di proporzionalità: non è un “passaporto” per l’illegalità

La Suprema Corte ribadisce che il diritto all’abitazione non è assoluto. L’ordine di demolizione persegue un interesse pubblico di rango costituzionale: il ripristino dell’ordine urbanistico e la tutela del territorio.

Per valutare se la demolizione sia “proporzionata”, il giudice deve compiere un esame multifattoriale, sintetizzabile nel seguente schema.

L’errore del “fatto compiuto”: l’occupazione successiva alla condanna

Un elemento determinante nel caso di specie è stato il fattore temporale. Il nucleo familiare aveva trasferito la residenza nell’immobile dopo la sentenza di primo grado che già ne accertava l’abusività. Secondo gli Ermellini, chi occupa un immobile sapendo che su di esso pende un ordine di demolizione giudiziario accetta il rischio della perdita dell’alloggio. La situazione di necessità viene considerata “auto-indotta” e non può essere usata come scusa per paralizzare l’esecuzione della sentenza.

L’onere della prova a carico del privato

La sentenza chiarisce che non spetta allo Stato dimostrare che esistono alloggi alternativi, ma è onere del condannato allegare in modo rigoroso:

  • l’assoluta impossibilità economica di reperire un’altra casa.
  • i tentativi documentati di accesso all’edilizia residenziale pubblica o ai sussidi sociali.
  • la mancanza di inerzia nel cercare una soluzione alternativa dopo il passaggio in giudicato della condanna.

Conclusioni: la prevalenza del ripristino ambientale

La decisione conferma che il diritto al domicilio (art. 8 CEDU) non può trasformarsi in uno strumento di sanatoria de facto. Se il privato ha agito in consapevole spregio della legge e non dimostra un reale sforzo per legalizzare la propria posizione o trovare alternative, l’interesse della collettività al ripristino dell’equilibrio violato prevale sulla conservazione del manufatto.

Avv. Sabrina Caporale

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