Nel caso di specie ricorre una situazione di caso fortuito, inteso come fattore esterno imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale (Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 710/2020 del 20/10/2020-RG n. 293/2019)

L’automobilista danneggiato cita Autostrade per l’Italia, proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 593/18, chiedendo, in riforma della predetta sentenza, la condanna del gestore al risarcimento dei danni materiali subiti a causa dell’impatto con pneumatico di autocarro abbandonato sulla corsia di marcia e non segnalato.

L’appellante sostiene la violazione di norme di diritto da parte del primo giudice.

Il Tribunale ritiene infondato l’appello ed evidenzia che il primo Giudice nella motivazione della sentenza ha evidenziato che “a carico del gestore dell’autostrada non è emersa alcuna colpa, atteso che la presenza del pneumatico poteva essersi formata nell’immediatezza, casomai dai veicoli che avevano preceduto il veicolo di proprietà dell’attore. Tale circostanza, verificatasi nell’immediatezza, ha avuto sicuramente breve durata, inoltre, per il notevole flusso della circolazione, interrotto sulla A1, qualsiasi problema avrebbe avuto una portata maggiore.”

Il Tribunale osserva che, per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l’art. 2051 c.c. non richiede la prova dell’esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, imponendo comunque al danneggiato di dimostrare l’esistenza di un efficace nesso causale tra le res e l’evento dannoso.

Trattandosi di responsabilità oggettiva, in capo al custode grava una presunzione di colpa, superabile soltanto con la prova del fortuito (fattore esterno imprevedibile ed eccezionale), al quale è equiparata la condotta colpevole del danneggiato.

Il fatto colposo del danneggiato può concorrere con la responsabilità del custode, integrando così un concorso colposo, ovvero può essere idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia e il danno stesso.

Nel caso di specie una situazione di caso fortuito, inteso fattore esterno imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l’evento e il danno.

L’impatto con pneumatico sull’autostrada è avvenuto nell’immediatezza della perdita da parte del veicolo rimasto sconosciuto, al punto che due vetture hanno impattato contro lo stesso ostacolo a distanza di pochi minuti.

Il teste ascoltato, che precedeva sulla carreggiata l’attore, ha precisato di avere anch’egli investito il pneumatico e di essersi poi fermato poco dopo nella piazzola di sosta.

E’ pacifico, pertanto, che il fattore temporale è stato di breve durata, tanto da non permettere al gestore della strada di intervenire per rimuovere l’ostacolo e neppure di venire a conoscenza dello stesso.

Inoltre, la Polizia Stradale, nel segnalare l’evento ha riscontrato l’assenza di anomalie sul tratto di strada interessato dal sinistro oggetto di causa.

Si è quindi trattato di un ostacolo creato da terzi (passaggio di altri mezzi meccanici), rientrante nel concetto di causa di forza maggiore e quindi nel c.d. caso fortuito, inteso come evento imprevedibile ed eccezionale appunto, non conoscibile ed eliminabile con immediatezza, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res pubblica e l’evento dannoso, al pari della colpa del danneggiato.

Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “quando il danno sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la diligente attività di manutenzione, il gestore/custode è liberato dalla responsabilità per cose in custodia in relazione all’art. 2051 c.c.”…

Risulta, pertanto, corretta la decisione del primo Giudice e l’appello viene rigettato.

Le spese di lite, liquidate in € 1.800,00, seguono il principio della soccombenza, e a carico degli appellanti viene posto anche il versamento del contributo nella misura del doppio, pari ad € 247,00.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui