Esclusa la responsabilità del gestore in caso di incidente in discoteca; il personale non può obiettivamente governare ogni possibile fonte di rischio per i fruitori del locale

L’incidente in discoteca

Il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell’appello proposto dal gestore di una discoteca, aveva riformato la sentenza di primo grado e per l’effetto, aveva rigettato la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente in un procedimento avente ad oggetto il risarcimento del danno subito in occasione di un incidente occorso mentre, trovandosi a ballare in pista, veniva colpito da una bottiglia lanciata dal privè posizionato sul piano superiore rispetto alla sala.

Il giudice dell’appello aveva argomentato affermando che il personale della struttura non poteva governare ogni possibile fonte di rischio e, d’altra parte, il fatto doloso del terzo (cioè dell’avventore della discoteca che aveva lanciato la bottiglia dal privè) aveva avuto efficacia causale esclusiva del danno patito dal ricorrente.

Secondo la difesa del danneggiato, così facendo il Tribunale era incorso in errore, sul presupposto del possibile rilievo officioso del fortuito quale eccezione in senso lato. Invero, trattandosi, nella specie, di un caso di fortuito incidentale (ossia di cosa in custodia che ha causato danni per l’azione su di essa esercitata da un terzo) e non di fortuito autonomo (cioè di avvenimento che abbia da solo determinato le condizioni dell’evento dannoso), per fatti accaduti all’interno di un locale custodito, ad opera di uno dei fruitori a danno di un altro fritore, la società convenuta avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare tale accadimento in termini di sorveglianza e di vigilanza.

In altre parole, secondo il ricorrente il fatto doloso del terzo non esclude la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. , del titolare del locale ove si è verificato l’evento dannoso.

Ma la Corte di Cassazione (Sesta Sezione Penale, sentenza n. 15249/2019) ha rigettato il ricorso perché inammissibile.

Premesso che l’evento dannoso era stato provocato (non dal dinamismo della bottiglia in se, ma) dall’uso della bottiglia fatta dall’avventore (rimasto sconosciuto), il giudice dell’appello aveva correttamente ritenuto che – non sussistendo un divieto di vendita di bottiglie ed alcoolici all’interno della discoteca di proprietà della società convenuta (come invece è ora previsto negli stadi) e non potendo il personale della struttura obiettivamente governare ogni possibile fonte di rischio – il fatto doloso del terzo (rientrante nel caso fortuito) aveva eliso ogni nesso causale tra la vendita della bottiglia e l’evento lesivo occorso al danneggiato.

La decisione

Del resto il ricorrente si era limitato a formulare censure generiche, consistenti in una mera enunciazione di astratti principi di diritto, senza spiegare come e perchè detti principi, in relazione alla dinamica del fatto in concreto verificatosi, avrebbero dovuto portare a conseguenze diverse da quelle ritenute dal Giudice d’appello, inficiando la motivazione della sentenza impugnata.

La redazione giuridica

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