Indennità di accompagnamento e requisiti per l’ottenimento

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Indennità di accompagnamento e requisiti per l'ottenimento

Indennità di accompagnamento e requisiti per l’ottenimento.

L’indennità di accompagnamento è una prestazione di natura economica erogata agli invalidi civili, riconosciuti nella misura del 100%, che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, oppure che non siano in di compiere gli ordinari atti quotidiani della vita (vestizione, igiene personale, ecc. ecc.).

In presenza di tali condizioni, l’indennità spetta al soggetto invalido, indipendentemente dall’età e dalle condizioni di reddito. Inoltre, è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative, con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali.

Per l’ottenimento del beneficio in parola, oltre ai requisiti sopra indicati, è necessario che il richiedente sia cittadino italiano, cittadino comunitario iscritto all’anagrafe del Comune di residenza, o cittadino extracomunitario titolare del permesso di soggiorno da almeno un anno (ex art. 41 T.U. immigrazione) e abbia la residenza stabile e abituale nel territorio della Repubblica.

Per il riconoscimento del beneficio non vi sono limiti di età, tuttavia in caso di soggetti ultra sessantacinquenni, il beneficio è subordinato alla sussistenza di difficoltà nello svolgimento dei compiti e delle funzioni tipici dell’età.

Per quanto riguarda i soggetti minori di età, dal 25 giugno 2014 è previsto che il beneficio dell’indennità di accompagnamento comporti l’automatico riconoscimento, senza bisogno di presentare un’apposita domanda, né di sottoporsi ad ulteriori specifici accertamenti presso la Commissione Medica, della pensione di inabilità al compimento dei diciotto anni.

Anche in presenza di tutti i requisiti, l’indennità di accompagnamento può essere esclusa in talune ipotesi: a) ricovero gratuito presso Strutture, invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Salvo e impregiudicato il diritto del beneficiario di optare per il trattamento più favorevole.

Per il 2022, l’ammontare mensile dell’indennità di accompagnamento è pari a Euro 525,17, e parrebbe riconfermato anche per il 2023.

Gli importi percepiti dal beneficiario a titolo di accompagnamento sono esenti da IRPEF.

Materialmente il pagamento del beneficio viene erogato dall’INPS, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, e coloro che ne beneficiano sono tenuti a presentare annualmente una relazione annuale relativa alla permanenza delle condizioni che consentono di ottenere l’erogazione, a meno che la Commissione Medica abbia apposto nel verbale la dicitura “non revisionabile”.

Per la presentazione della domanda è necessario che l’interessato si munisca di apposito certificato rilasciato dal Medico Curante, che viene rilasciato con un “codice identificativo” che sarà da allegare alla domanda da inoltrare all’INPS.

Materialmente la presentazione della domanda può essere fatta anche attraverso l’utilizzo dei Patronati, o associazioni similari, oppure personalmente attraverso i servizi telematici dell’INPS, previa richiesta delle credenziali di accesso.

Avv. Emanuela Foligno

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