Individuazione dell’area di rischio nell’infortunio con riferimento all’attività in concreto svolta. (Cass. pen., sez. IV, dep. 9 agosto 2022, n. 30814).

Individuazione dell’area di rischio da parte del datore di lavoro con riferimento alle attività concretamente svolte dai dipendenti.

Infortunio: il datore di lavoro deve individuare l’area di rischio con riferimento alla attività in concreto svolta dal lavoratore

“La condotta colposa del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità se tale da determinare un ‘rischio eccentrico’ in quanto esorbitante dall’area di rischio governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione. La delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell’attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite)”: in tali termini si è espressa la Suprema Corte nella decisione a commento.

La Corte d’Appello di Palermo assolveva l’imputato per insussistenza dei fatti, riformando la sentenza con la quale il medesimo era stato condannato dal Tribunale di Termini Imerese con riferimento al delitto di omicidio colposo ex art. 589, comma 2, c.p. per la morte del lavoratore.

In particolare, il lavoratore perdeva la vita a causa di un arresto cardiocircolatorio da folgorazione verificatosi durante il tentativo di riparare i cavi elettrici accidentalmente tranciati nell’atto di eseguire i lavori di scavo presso un piazzale dell’azienda agricola nella titolarità dell’imputato.

La Corte d’Appello riteneva che il nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento infortunistico fosse stato interrotto dall’attività ‘abnorme’ del lavoratore, il quale, avendo eseguito di propria iniziativa un compito non impartito dal superiore, aveva creato un rischio esorbitante dalla sfera gestoria di cui quest’ultimo era titolare.

I congiunti del lavoratore propongonoricorso per cassazione per illogicità della motivazione della pronuncia impugnata.

La Suprema Corte di Cassazione evidenzia la rilevanza del tema dell’“eccentricità” del rischio attivato dal lavoratore quale indice di una causa interruttiva del nesso eziologico tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’infortunio, risultando lo stesso estraneo all’individuazione dell’area valutativa infortunistica.

Al fine dell’individuazione dell’area di rischio gestita dal datore di lavoro, onde valutare se il rischio causato dalla condotta del lavoratore sia qualificabile quale eccentrico, gli Ermellini richiamano le disposizioni del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, posto che “è dalla integrazione di obbligo di diligenza e regola cautelare che risulta definita ‘area di rischio’”.

Il Testo Unico suggerisce una valutazione che, muovendo da una individuazione astratta del rischio tipologico, passa poi a una individuazione dell’area di rischio da gestire con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore.

Tutte le norme antifortunistiche suggeriscono un approccio alla valutazione del rischio da parte del datore di lavoro calibrato in base all’attività in concreto svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione.

La condotta colposa del lavoratore, qualora sia tale da determinare un “rischio eccentrico”, è idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta ed evento, ribadisce la Corte.

La individuazione dell’area di rischio  necessita non solo di una sua identificazione in termini astratti, ma anche di una successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, e dunque al rischio in concreto determinatosi in ragione dell’attività lavorativa, fosse essa rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite.

Invero, la Corte d’Appello di Palermo si arrestava all’identificazione dell’area di rischio in termini meramente astratti, omettendo di eseguire la  necessaria valutazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore.

La decisione impugnata viene, conseguentemente, cassata con rinvio.

Avv. Emanuela Foligno

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