La CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, ma aiuta il Giudice a valutare determinati fatti (Cass. civ., sez. VI – 2, 25 agosto 2022, n. 25354).

La CTU non è un mezzo di prova in senso proprio ed è sottratta alla disponibilità delle parti.

«La CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l’ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito».

La Suprema Corte con la decisione a commento ha ritenuto inammissibile il ricorso di un motociclista, al quale era stata comminata la sanzione amministrativa per un sinistro stradale avvenuto per eccesso di velocità in un centro urbano.

Il Tribunale di Siena, in funzione di Giudice d’appello, disponeva CTU onde accertare la responsabilità del sinistro e riteneva superflua l’acquisizione della CTP e l’ammissione della CTU sulla dinamica del sinistro stradale, in quanto, alla luce dei rilievi e delle dichiarazioni rese dai testimoni, riteneva provato che il motociclista non aveva regolato la velocità in modo da non costituire pericolo, trovandosi in un centro abitato, in salita e senza visuale libera e in prossimità di un incrocio, così incorrendo in una grave violazione del Codice della Strada.

Il Tribunale non ha attribuito al verbale di accertamento dei Carabinieri fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha fatto specifico riferimento all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria» (Cass. n. 20025/2016).

La vicenda approda in Cassazione.

Con il primo si denuncia, per quanto qui di interesse, erroneo rigetto dell’istanza di acquisizione della CTP e di ammissione di CTU sulla dinamica del sinistro.

La Corte dà continuità all’orientamento secondo cui la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l’ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del Giudice di merito, che nel caso di specie ha adeguatamente motivato le ragioni del proprio convincimento.

Le doglianze del ricorrente, in realtà, si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione del complessivo materiale istruttorio, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il Tribunale ha evidenziato che: Gli agenti accertatori nella relazione dell’incidente hanno rilevato che il sinistro è avvenuto in prossimità di un centro abitato; sul senso di marcia dell’appellante vi era segnaletica verticale che avvertiva l’utente della strada della presenza di pericoli quali “dosso”, “strettoia” e “incrocio con diritto di precedenza”; in seguito all’urto è risultata distrutta la parte anteriore del motoveicolo, mentre il serbatoio e la carena erano gravemente danneggiati oltre a ingenti danni alle parti meccaniche; il mezzo presentava la fiancata lato passeggero fortemente danneggiata così come il montante degli sportelli lato passeggero e il parabrezza anteriore era incrinato; non vi erano tracce di frenata sull’asfalto. Al momento del sinistro vi erano diversi testimoni che avevano assistito all’impatto e sentiti a sommarie informazioni hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti.

Di talchè, non viene attribuito al verbale di accertamento delle autorità il valore di fede privilegiata, con congrua e condivisibile motivazione.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

Avv. Emanuela Foligno

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