Ai fini del danno, l’infedeltà coniugale deve essere plateale e configurarsi con modalità molto offensive per chi la subisce

Nessun risarcimento al partner tradito, se l’infedeltà coniugale è ‘discreta’.  Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con una recente sentenza. I Giudici del Palazzaccio, in particolare, si sono pronunciati sul ricorso presentato da un avvocato romano. Il legale si era visto respingere in sede di merito la pretesa di essere risarcito da parte della moglie, dell’amante (un collega di lavoro) e addirittura dal datore di lavoro stesso. A suo giudizio, infatti, quest’ultimo era colpevole “di non aver evitato che tra i dipendenti si instaurassero relazioni lesive del diritto alla fedeltà coniugale”.
Secondo gli Ermellini, il tradimento dell’obbligo di fedeltà deve essere plateale e configurarsi con modalità molto offensive per chi lo subisce. Se invece la relazione extraconiugale è discreta, o addirittura “confessata” solo dopo la separazione, allora nessun risarcimento danni può essere chiesto al fedifrago.

In altri termini, se il coniuge è un’infedele ‘discreto’ o un reo confesso, sia pure tardivo, non è tenuto ad alcun pagamento.

L’infedeltà coniugale, in base alla giurisprudenza, può dar luogo a una richiesta di risarcimento solo quando da essa scaturisce la violazione di diritti protetti dalla Costituzione come la reputazione. Solo chi  ritiene che la sua dignità sia stata compromessa pubblicamente può chiedere il danno. Questo si verifica non quando la relazione adulterina viene scoperta nelle mura domestiche o addirittura quando rivelata dal coniuge, ma solo se il coniuge lo viene a scoprire da terzi.
I Giudici della Suprema Corte, inoltre, hanno escluso che il datore possa effettuare ingerenze nelle scelte di vita dei dipendenti perché violerebbe la loro privacy. L’amante, infine, chiarisce la Cassazione, non può mai essere chiamato in causa in quanto “non è soggetto all’obbligo di fedeltà”.
 
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